30/05/2020
Articolo 7. – (Relazioni internazionali)
1. Nelle relazioni internazionali il Portogallo si regge sui principi dell’indipendenza nazionale, del rispetto dei diritti dell’uomo, dei diritti dei popoli, dell’uguaglianza tra gli Stati, della soluzione pacifica dei conflitti internazionali, della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e di cooperazione con tutti gli altri popoli per l’emancipazione e il progresso dell’umanità.
2. Il Portogallo favorisce l’abolizione dell’imperialismo, del colonialismo e di ogni altra forma di aggressione, dominio e sfruttamento nelle relazioni con gli altri popoli, così come il disarmo generale, simultaneo e controllato, lo scioglimento dei blocchi politico-militari e l’introduzione di un sistema di sicurezza collettiva per la creazione di un ordine internazionale capace di assicurare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli.
3. Il Portogallo riconosce il diritto dei popoli all’autodeterminazione e all’indipendenza e allo sviluppo, così come il diritto all’insurrezione contro ogni forma di oppressione.
4. Il Portogallo mantiene legami privilegiati di amicizia e di cooperazione con i paesi di lingua portoghese.
5. Il Portogallo si impegna nel rafforzamento dell’identità europea e nel sostegno delle azioni degli Stati Europei dirette a favorire la democrazia, la pace, lo sviluppo economico e la giustizia nelle relazioni tra i popoli.
6. Il Portogallo, in condizioni di reciprocità, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico e del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale, di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la definizione e l’esecuzione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comuni, può convenire sull’esercizio in comune, in cooperazione o da parte delle istituzioni dell’Unione dei poteri necessari alla costruzione e al rafforzamento dell’unione europea.
7. Il Portogallo, al fine della realizzazione di una giustizia internazionale che promuova il rispetto per i diritti della persona umana e dei popoli, può accettare la giurisdizione del Tribunale Penale Internazionale a condizioni di reciprocità e secondo gli altri termini stabiliti nello Statuto di Roma.