Autogestione della sala studio presso la biblioteca comunale. Il presente regolamento disciplina l’autogestione, da parte dei fruitori, di alcuni spazi della biblioteca comunale “Mario Franzosi” di Villafranca di Verona situata in P.zza Villafranchetta
30, da utilizzare come “sala studio”.
2. L’autogestione è attuata dagli stessi fruitori, in conformità a quanto previsto nel presente regolamento
Art. 2 UTILIZZO
1. L'autogestione e l’utilizzo è limitato agli spazi e alle dotazioni indicati dall’Amministrazione ed è circoscritto ai giorni e agli orari concordati tra il gruppo promotore dell’iniziativa e l’Amministrazione, al di fuori dell’orario di normale apertura della biblioteca.
2. Il gruppo promotore affiggerà, in apposito spazio della biblioteca, un cartello con aggiornati i giorni e gli orari di accesso all’utilizzo autogestito.
3. Gli spazi autogestiti sono esclusivamente utilizzati come “sala studio”, escludendo la possibilità di fruire di altri servizi, quali: prestito libri, nolo computer, somministrazione tessere per l’utilizzo internet.
4. E’ ammesso l’uso di computers portatili di proprietà dei fruitori, se giustificato da ragioni di studio. Art. 3 ATTIVITA’ SVOLTA DAI GESTORI/UTILIZZATORI. RESPONSABILITA’
1. Per poter accedere agli spazi, tutti i fruitori dovranno essere maggiorenni e sottoscrivere preventivamente il presente regolamento, con conseguente accettazione incondizionata dello stesso.
2. Per accedere agli spazi i fruitori dovranno, ogni volta, registrare in un apposito registro l’ora di entrata e di uscita dalla biblioteca, apponendo la propria firma.
3. Tutti i fruitori degli spazi collaborano nell’autogestione degli stessi per il periodo in cui sono presenti in biblioteca, assumendo gli obblighi descritti nel presente regolamento.
4. In particolare, durante la loro presenza, i fruitori sono individualmente responsabili del corretto utilizzo degli spazi e delle dotazioni ed inoltre dell’adeguatezza del loro comportamento.
5. I fruitori sono singolarmente impegnati ed obbligati a lasciare gli spazi della biblioteca nella medesima condizione in cui li hanno trovati, con particolare riferimento alla pulizia e al riordino delle postazioni e delle dotazioni utilizzate per lo studio.
6. Ciascun fruitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al Responsabile della biblioteca qualsiasi violazione del presente regolamento, fornendo tutti gli elementi a sua conoscenza.
7. Qualora si verifichino violazioni al presente regolamento, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere con effetto immediato l’autogestione degli spazi della biblioteca o di escludere dall’utilizzo singole persone. Art. 4 ATTIVITA’ SVOLTA DAL GRUPPO PROMOTORE. Il gruppo promotore, identificato nominativamente in fase di approvazione del progetto di autogestione, si accolla in più, rispetto agli altri utilizzatori, l’incombenza di aprire e chiudere la biblioteca e di custodire le relative chiavi.
2. Le chiavi non possono essere duplicate e possono circolare solo tra i soggetti facenti parte del gruppo promotore.
3. La biblioteca non può essere aperta per periodi o per utilizzi diversi da quelli descritti dal presente regolamento.
4. Il gruppo promotore può variare nel tempo, a condizione che i nominativi di chi esce dal gruppo e di chi entra siano preventivamente comunicati all’Amministrazione, che terrà un apposito elenco aggiornato. Art. 5 RESPONSABILITA’
1. L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per quanto possa succedere in conseguenza dell’attività prevista nel presente regolamento.
2. L’Amministrazione informa che il proprio broker, interpellato al riguardo, ritiene che le attuali assicurazione del Comune coprano le seguenti casistiche:
- danni a terzi e/o a cose di terzi (principalmente ai frequentatori della biblioteca): in tal caso i
gestori/volontari risulterebbero tutelati dall’attuale polizza RCT/O del Comune che prevede nel novero degli assicurati anche “volontari e collaboratori a qualsiasi titolo” (art. 1 – definizioni a pag. 5 di 15). Il tutto salvo naturalmente il caso di dolo.
- Verificarsi di infortuni: in tal caso opererebbe l’attuale polizza Infortuni del Comune alla categoria 1.2 (Volontari e collaboratori in genere a pag. 15 di 22), sempre salvo il caso di dolo.
- danni a beni del Comune (fabbricato della biblioteca e suo contenuto): l’attuale polizza Incendio del Comune prevede la rinuncia al diritto di surroga (pag. 11 di 23). L’articolo recita che: “la Società (=Assicuratore, n.d.r.) rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di.....persone di cui deve rispondere l’Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo”.
3. In caso si verifichi quanto previsto nei due commi precedenti, l’Amministrazione denuncerà l’episodio alla Compagnia Assicurativa, ma non risponderà direttamente o indirettamente a prescindere dal fatto che la compagnia risarcisca o non risarcisca, in tutto o in parte, i danni e/o l’infortunio. Art. 6 RINVIO AL PROGETTO E AGLI ATTI SUCCESSIVI PER: DURATA DELL’AUTOGESTIONE, GIORNI E ORARI DI APERURA DEGLI SPAZI AUTOGESTITI E IDENTIFICAZIONE DEL REFERENTE DEL PROGETTO E DEL GRUPPO PROMOTORE
1. Si rinvia al Progetto “Autogestione della sala studio presso la biblioteca comunale” e agli atti che verranno successivamente adottati dall’Amministrazione e/o concordati con il gruppo promotore per quanto riguarda in particolare: la durata dell’autogestione, l’indicazione dei giorni e orari di apertura degli spazi autogestiti, l’individuazione del referente del progetto e del gruppo promotore.
2. Detto rinvio si pone come necessario trattandosi di aspetti che possono cambiare nel tempo tenendo conto della “domanda” dell’utenza e della valutazione degli interessi pubblici da parte dell’Amministrazione .
3. In attesa della sua eventuale consolidazione nel tempo, l’autogestione e la fruizione degli spazi si pone, inizialmente, come sperimentale. Art. 7 FINALITA’ DEL REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA DI RAPPORTI ECONOMICI TRA AMMINISTRAZIONE E GESTORI/UTILIZZATORI DELLA SALA STUDIO
1. Il progetto disciplinato dal presente regolamento intende soddisfare principalmente due interessi.
2. La realizzazione di entrambi questi interessi giustifica, da un lato i maggiori oneri che
3. Gli oneri e gli obblighi descritti nel punto 2 compensano integralmente l’impegno profuso che l’Amministrazione ritiene meritevoli di tutela e cioè:
- l’interesse pubblico alla massima utilizzazione degli spazi pubblici per la soddisfazione di bisogni individuali e collettivi rilevanti
- l’interesse della collettività e dei singoli di disporre di uno spazio idoneo per svolgere attività di studio, con conseguente crescita scolastica e formativa. L’Amministrazione assume in termini di utenze (principalmente luce e riscaldamento), dall’altro gli obblighi di autogestione posti a carico dei fruitori/gestori della sala studio. dall’Amministrazione e dai gestori/utilizzatori della sala studio ed escludono rapporti economici tra gli stessi. Pertanto il Comune non ha titolo di percepire un canone per l’utilizzo temporaneo del bene pubblico e i gestori/fruitori non maturano pretese economiche di alcun genere (compensi, contributi, ecc.). Art. 8 DISCIPLINA GIURIDICA
1. Per quanto non previsto o diversamente disposto valgono le norme di legge statali e regionali.