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Il tuo isee è scaduto!! Buon anno!!
02/01/2026

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07/08/2025

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06/08/2025

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14/07/2025
23/07/2024

Pace contributiva: riscatto fino a cinque anni di periodi contributivi

La legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, ha reintrodotto per il biennio 2024-2025 l’istituto della pace contributiva, recepito dall’INPS con la circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69, rivolto ai “contributivi puri”, ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione Separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213/2023 (legge di bilancio). È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.

Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13, legge 1338/1962.

È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l’acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata “a domanda” dell’assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025. Nel caso dei lavoratori del settore privato la domanda di pace contributiva potrà essere presentata anche dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e rientra nell’ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. In questa cornice normativa interviene la circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate con la quale si illustrano le nuove misure per il welfare aziendale e sono indicati gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Per quanto concerne la quantificazione dell’onere di riscatto, la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2024 stabilisce che lo stesso venga determinato in base al metodo di calcolo “a percentuale”, previsto per il sistema contributivo e applicando le aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) vigenti nella gestione assicurativa presso la quale si presenta la domanda, sull’imponibile degli ultimi 12 mesi precedenti la data della domanda.

Rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che per la misura del 2024 non sarà possibile la detrazione al 50% della spesa sostenuta. Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Riguardo il versamento dell’onere da riscatto è previsto sia il pagamento in un’unica soluzione dell’intera cifra o una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Si precisa, tuttavia, che la rateizzazione non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

PACE CONTRIBUTIVA: DOMANDA

Per fruire della nuova misura è necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre 2025, soltanto online tramite i seguenti canali:

portale web dell’INPS, tramite la pagina “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, selezionando poi “Riscatti”;
Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo “AP135”.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande al 24 gosto 2024 - Bando per l'erogazione dei contributi per la f...
22/07/2024

Proroga dei termini per la presentazione delle domande al 24 gosto 2024 - Bando per l'erogazione dei contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook, per l'anno scolastico 2024/2025, in favore degli alunni residenti nella Regione Lazio, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, ai sensi dell'art. 27 della l. 23/12/1998 n. 448.
https://www.comune.velletri.rm.it/download/allegati/343/24198920161O__OBANDOLIBRI2024_2025proroga2.pdf

01/11/2023

Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo
Cos'è
L’importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.

A chi è rivolto
L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.

15/10/2023

Supporto per la formazione e il lavoro (SFL): quali attività prevede?
Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) prevede alcune attività che rientrano nell’ambito dell’inserimento e dell’accompagnamento al lavoro.

Ricordiamo che tale misura è attiva dal 1° settembre 2023, è stata istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ed è nata appunto per supportare l’inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini che si trovano a rischio di esclusione sociale. In particolare, il SFL è caratterizzato da progetti di qualificazione, formazione e riqualificazione professionale, nonché di accompagnamento e orientamento al lavoro. Inoltre, prevede anche l’erogazione di un importo pari a 350 euro mensili, erogati per tutta la durata dei progetti formativi previsti e, comunque, per un massimo di dodici mensilità.

La domanda per accedere al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) può essere inviata anche attraverso un patronato .
Attività previste dal SFL
Le attività previste dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) rientrano:

nell’orientamento specialistico, ossia nella valutazione delle esigenze e delle competenze della persona, in modo da avviarla verso percorsi di qualificazione, riqualificazione e inserimento lavorativo che siano maggiormente in linea con le proprie potenzialità. L’orientamento in questione viene svolto attraverso il cosiddetto assessment che permette di definire il profilo di occupabilità della persona e ne identifica il percorso più appropriato;
nell’accompagnamento al lavoro, ossia nei servizi di tutoraggio, sviluppo delle competenze, supporto alla redazione del cv e ricerca delle offerte di lavoro più in linea con la persona, offerti dei centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro accreditate. Questi servizi possono essere svolti anche in sessioni di gruppo;
nelle attivazioni di tirocini in azienda, sempre col supporto del centro per l’impiego e delle agenzie per il lavoro accreditate;
nell’incontro tra domanda e offerta, attraverso la promozione dei profili e delle competenze presso il sistema imprenditoriale, attraverso l’attività di verifica delle auto-candidature e quindi di preselezione dei candidati idonei, nonché di supporto nell’inserimento lavorativo;
nell’avviamento alla formazione, attraverso i servizi di assistenza e consulenza offerti dai centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro che permetteranno alla persona di conoscere l’offerta formativa utile all’adeguamento delle proprie competenze, alla qualificazione e alla riqualificazione professionale, anche ai fini dell’autoimpiego;
nel sostegno alla mobilità territoriale, ossia negli incentivi per sostenere le spese dovute agli spostamenti di chi è impegnato in attività di lavoro o formazione lontano dalla propria residenza;
nei lavori socialmente utili e nei progetti volti all’utilità collettiva;
nel supporto all’autoimpiego, ossia in forme di incentivazione e di affiancamento per coloro che parteciperanno a iniziative di politica attiva e che intendono lavorare in proprio;
nel servizio civile universale
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali





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Energia elettrica – Clienti in TutelaNel quarto trimestre 2023 si registrerà un aumento del costo dell’energia elettrica...
15/10/2023

Energia elettrica – Clienti in Tutela

Nel quarto trimestre 2023 si registrerà un aumento del costo dell’energia elettrica per la famiglia tipo (2700 kWh e 3 Kw di potenza) in tutela con una variazione della spesa complessiva del +18,6% rispetto al trimestre precedente.

Tale variazione è dovuta, per la parte riguardante la spesa per la materia energia, all’incremento del costo del puro kWh a fronte di un prezzo dell’energia per Luglio Agosto Settembre sotto le quotazioni del PUN.

In questo trimestre il prezzo subirà un sensibile incremento.

Il prezzo finito della bolletta per i clienti in tutela sarà 0,2829 euro per kWh iva inclusa, in luogo di un prezzo della spesa materia energia di 0,1795 euro per kWh.
[09:07, 29/9/2023] Sportello Energia: Gas Naturale – Clienti in Tutela



In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall’ARERA (delibera 374/2022/R/gas) il prezzo del gas, per i clienti ancora in tutela, viene aggiornato ogni mese e pubblicato il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano. Ivi per cui il prezzo sarà disponibile nei prossimi giorni.

Per tali clienti il passaggio a mercato libero sarà gestito invece dai gestori che hanno in essere attraverso invio di proposte di contratto che conterranno le nuove condizioni economiche.
[09:07, 29/9/2023] Sportello Energia: ________________________
[09:07, 29/9/2023] Sportello Energia: Gas Naturale – Per Tutti i clienti

Il decreto-legge approvato lo scorso 25 settembre prevede la conferma dell’annullamento delle componenti tariffarie RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T anche per il IV trimestre
[09:07, 29/9/2023] Sportello Energia: Gas Naturale – Clienti in Tutela



In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall’ARERA (delibera 374/2022/R/gas) il prezzo del gas, per i clienti ancora in tutela, viene aggiornato ogni mese e pubblicato il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano. Ivi per cui il prezzo sarà disponibile nei prossimi giorni.

Per tali clienti il passaggio a mercato libero sarà gestito invece dai gestori che hanno in essere attraverso invio di proposte di contratto che conterranno le nuove condizioni economiche.
[09:07, 29/9/2023] Sportello Energia: ________________________
[09:07, 29/9/2023] Sportello Energia: Gas Naturale – Per Tutti i clienti

Il decreto-legge approvato lo scorso 25 settembre prevede la conferma dell’annullamento delle componenti tariffarie RE/RET, GS/GST e UG3/UG3T anche per il IV trimestre

Indirizzo

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Velletri
00049

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Lunedì 08:30 - 18:00
Martedì 08:30 - 18:00
Mercoledì 08:30 - 18:00
Giovedì 08:30 - 18:00
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