29/09/2015
Il co. 5. dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 è stato abrogato abrogato dall’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015) detto “Jobs Act”
Il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Forma del contratto di somministrazione”: Il contratto di somministrazione di lavoro e è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: … omissis … c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
Il comma 4 dell’art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta”: Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
DUNQUE UN PO' DI LAVORO IN PIU' PER LE AGENZIE INTERINALI (GIUSTO), DA POTER EVENTUALMENTE SUDDIVIDERE CON L'UTILIZZATORE IN FASE CONTRATTUALE.
UNA MODIFICA INTERESSANTE E DI BUON SENSO, CHE FORSE SAREBBE STATO MEGLIO PENSARE GIA' DA SUBITO.
iL CONSIGLIO DELLO STUDIO E' PRETENDERE DAL SOMMINISTRATORE L'INFORMAZIONE DEL LAVORATORE (4h FORMAZIONE GENERALE CREDITO PERMANTENTE E CHE VALE PER TUTTI I LAVORI) ED EFFETTUARE LE ORE DI RISCHIO SPECIFICO IN AZIENDA PER L'UTILIZZATORE.