09/02/2026
Entriamo nel vivo del testo della Legge di riforma costituzionale che Voteremo il prossimo 22 e 23 Marzo. La Legge si compone di 8 Articoli, li vedremo uno per uno e li commenteremo uno per uno, dopo l’ottavo Articolo, commenteremo la Legge nel suo complesso, tempo ne abbiamo.
Vediamo insieme il primo Articolo:
Art. 1 Modifica all'articolo 87 della Costituzione.
All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
L’Art. 1 modifica l’articolo 87 della Costituzione per adeguarlo alla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente.
Valutiamo insieme cosa dice attualmente l’Art 87 della nostra Costituzione? Vediamolo:
Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Oggi l’articolo 87 dice appunto che il Presidente della Repubblica presiede “IL” Consiglio Superiore della Magistratura , con la riforma, invece, si prende atto che esisteranno due CSM: il CSM giudicante; il CSM requirente.
Per questo si aggiunge, alla fine del decimo comma, il riferimento esplicito a entrambi i CSM.
Voterò SI perché la separazione delle carriere non è solo una questione organizzativa, ma costituzionale, cambiando le carriere, devono cambiare anche i loro organi di autogoverno. L’Art. 1 serve proprio a rendere la Costituzione coerente con il nuovo assetto, evitare ambiguità o conflitti interpretativi, chiarire che il Presidente della Repubblica resta garante dell’unità dell'Ordine giudiziario, pur in presenza di due distinti CSM.
Credo sia importante precisare che questo articolo NON tocca l’indipendenza della Magistratura e NON riduce il ruolo del Presidente della Repubblica.
Noi Moderati Sesto SG