Savona In Comune: Partecipazione e Soluzioni Per Il Territorio.

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Savona In Comune: Partecipazione e Soluzioni Per Il Territorio. Impresa Sociale e Civica in start up

Con Maria Grazia Virio - Ho appena ottenuto un riconoscimento come uno dei fan più attivi! 🎉
07/04/2026

Con Maria Grazia Virio - Ho appena ottenuto un riconoscimento come uno dei fan più attivi! 🎉

07/04/2026

E GRATUITAMENTE!
E’ possibile partecipare al Bando isi-INAIL per un fino a 130.000 euro (il 65% su una spesa fino a 200.000) per il di e per ridurre gli infortuni e migliorare la sicurezza sul lavoro.

Quante imprese ottengono il contributo?

Percentuale di successo: 82% di pratiche andate a buon fine.

il nostro Studio è specializzato nel Bando isi-Inail ed in tutti i Bandi di Finanza Agevolata.

Chi può partecipare ?

1. Solo per ed iscritte alla Camera di Commercio.

2. Solo per chi deve ancora acquistare Attrezzature e Macchinari nuovi.

- Solo : non rientrano quelle già fatturate.

- Si deve trattare di acquisti futuri.

- Se hai già pagato un acconto di una attrezzatura è esclusa.

3. Solo per chi ha il e
.

4. Solo per chi non ha ricevuto più di 300.000 euro di contributi pubblici negli ultimi tre anni ( )

- Il contributo Inail è a % con un (il 65% su 200.000 di spesa);

- a seguito di buon fine l’impresa riceve un bonifico sul c/c bancario da parte dell'Ente (quindi non è un credito d'imposta)

- è al e all' per Macchinari 4.0

APERTURA Sportello: 13 Aprile 2026

Quali sono i PASSI per inviare la tua candidatura?

PASSO 1: Analisi GRATUITA (occorre superare i 130 punti).
I il nostro Studio seleziona le imprese che si candidano per la valutazione del punteggio e pre fattibilità.

I nostri ingegneri adeguano il progetto di investimento, con l'obiettivo di raggiungere i 130 punti minimi per l'inserimento della tua domanda sul portale Inail.

PASSO 2: PRENOTAZIONE entro il 13 Aprile 2026.

?

MISURA N.1 (per tutti i settori di attività)

⇢65% a fondo perduto per Nuovi Macchinari per i quali è obbligatoria la sostituzione con rottamazione con vecchi analoghi:

- di proprietà da 3 anni (da prima del 31.12.2022),

- immatricolati prima del 21.set.1996 oppure prima del 27.01.2010 se superano parametro di rumore o vibrazione alta

Macchinari (anche non 4.0) esempi: pantografi, tagli laser, presse, macchinari a controllo numerico, ecc..

, ”, ”, .

(non oltre i 45 quintali di portata massima) .

(non oltre i 60 quintali di portata massima).
⇢ (escluso camion);
Autoscale, Piattaforme Aeree, Cestelli, Montacarichi per il trasporto di attrezzature e merci, posizionate sul pianale di camion (escluso il camion),
Attrezzature di Spurgo (escluso il camion),

sotto misura A:

(non serve sostituzione)

- di ,
, , ,
- di aspirazione,
- di verniciatura, sabbiatura,
spruzzatura, carteggiatura.
- Sistemi di isolamento dell’operatore (stanza guanti, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.)
Insonorizzazione Pareti: per la riduzione
del rumore negli ambienti di lavoro;

MISURA N.2 PER EVITARE LA SOSTITUZIONE DI MACCHINARI: occorre automatizzare una operazione manuale

⇢65% per nuovi Macchinari per i quali NON SERVE LA SOSTITUZIONE con i vecchi analoghi, purchè eliminano una operazione che prima veniva svolta a mano e in cui si spostano pesi superiori a 3 kg: quindi riduzione di Movimentazione manuale dei carichi

Esempi:

Pallettizzatori, caricatori automatici, nastri trasportatori,
Miscelatori che portano il calcestruzzo ai piani superiori ed evitano di trasportare carichi manuali,
Robot caricatori o isole Robotizzate che meccanizzano lo sforzo fisico del titolare o degli operai,
Letti rialzabili, carrozzine e attrezzature che riducano lo sforzo fisico del personale per spostare o movimentare pazienti di: cliniche, poliambulatori, case di cura

COME PUOI PARTECIPARE ALLA MISURA
1 e 2 ?
Contattaci direttamente via telefono e fissa con noi appuntamento videocall gratuita!

Tel: +39 348 3531265
Oppure scrivici qui:
[email protected]



+ fino a 20 kw/p

⇢ Fondo perduto 65% per rimozione ETERNIT-AMIANTO incluse spese di rifacimento del Tetto

Spese Agevolabili:

Spese per lo smaltimento e rimozione dell'ETERNIT-AMIANTO:
Spese per la ricostruzione dei tetti di: capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini commerciali, uffici commerciali,
Spese di rifacimento degli elementi accessori, quali: le lamiere, i canali di gronda e le linee vita
Spese di progettazione dello studio tecnico che dovrà eseguire e dirigere i lavori di smaltimento ETERNIT e rifacimento dei tetti.
NOVITA' 2026: Spese installazione pannelli Fotovoltaico fino a 20 kw/p fino a 20.000 euro.
➡️ Con i costi di rimborso: 60 euro al metro quadro (80 euro con controsoffitto).

._4 :
(settori specifici sotto elencati)

⇢ 65% per sostituire macchinari, con ,_analoghe, che possiedi da più di 3 anni (da prima del 31.12.2022) e immatricolate prima del 27-01-2010.

:

Pesca e acquacoltura
Produzione alimentare: olio di oliva, derivati del latte, molitura di frumento e altri cereali
Industrie tessili e abbigliamento: confezione di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia
Industria della pelle
Industria del legno: prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), articoli in paglia e materiali da intreccio
Lavorazione del vetro: a mano e a soffio artistico
Lavorazione della ceramica: prodotti per uso domestico e ornamentale
Lavorazione delle pietre e del marmo
Fabbricazione di mobili
Fabbricazione di gioielleria e oreficeria: bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di strumenti musicali
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi e giocattoli
Fabbricazione di attrezzature di sicurezza: vestiario protettivo
⇢ Spesa minima almeno 40.000 euro di macchinari nuovi (in sostituzione delle vecchie).

➡️ Scopri se il tuo Settore è tra quelli agevolabili:
CHIAMACI O SCRIVICI!



⇢ % per


⇢ % per

1) Acquisto di un trattore: obbligatorio sostituire vecchio trattore con permuta
(o rottamazione)

- che possiedi da piu' di 3 anni
(da prima del 31 dic. 2022)

- immatricolato prima del 31 Dic. 2013

IL NUOVO TRATTORE DOVRA' AVERE:

- potenza massima 130 kilowatt = 176 cavalli.

- dotato di cabina ROPS già montata e omologata dal costruttore

2) Attrezzatura agricola motorizzata o a traino. Esempi: Rotopressa, carro miscelatore, seminatrice idraulica, atomizzatore, spandi concime, spandi letame, zollatrice, adanatore, ecc…

ESEMPIO NUMERICO:

Acquisto di un nuovo Trattore da 90.000 euro
+ Nuova Rotopressa: 30.000 euro (oppure seminatrice, ecc…)
Totale spesa da effettuare : 120.000 euro
COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO?

Se il coltivatore diretto ha meno di 41 anni, giovane (120.000 x 80%) = 96.000

Se il coltivatore diretto ha più di 41 anni (120.000 x 65%) = 78.000

Per ogni informazione CHIAMACI O SCRIVICI QUI:
Tel.: +39 348 3531265
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 /2025 e 3/2008 –   dell’ . Finanziamento a   in sostegno ai piccoli esercizi commerciali dell’entroterra.L.R. n° 6/2025...
21/02/2026

/2025 e 3/2008 – dell’ . Finanziamento a in sostegno ai piccoli esercizi commerciali dell’entroterra.
L.R. n° 6/2025 e 3/2008 - Bando Botteghe dell'entroterra 2026. Finanziamento a fondo perduto in sostegno ai piccoli esercizi commerciali dell'entroterra. - La Regione Liguria approva la misura dedicata a sostenere i piccoli esercizi commerciali dell'entroterra. Il sostegno alle piccole imprese commerciali sarà attuato mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per gli interventi localizzati nei Comuni non costieri.
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Area geografica:
Provincia di Genova, Provincia di Imperia, Provincia di La-Spezia, Provincia di Savona, Liguria.

Beneficiari:
Ditte individuali, Micro impresa, PMI.

Settori:
Commercio, Commercio al dettaglio, Servizi, Bar/ristorazione.

Spese finanziate:
Attrezzature e macchinari, Opere edili e impianti, Pubblicità/Promozione/Marketing, Servizi, Hardware/Software
Agevolazione
a
Scadenza: Bando APERTO FINO al
30/04/2026, ultimo giorno e giorno di CHIUSURA.

Possono accedere ai fondi agevolati imprese di ogni dimensione, startup, professionisti, enti del terzo settore e talvolta anche singoli cittadini, in base al bando specifico. Il nostro team ti aiuta a verificare subito se hai i requisiti.

 !Vi è sempre un nuovo inizio... E mai come ora, questo inizio di nuovo anno, ci pone nella consapevolezza che occorre  ...
05/01/2026

!
Vi è sempre un nuovo inizio...
E mai come ora, questo inizio di nuovo anno, ci pone nella consapevolezza che occorre ...!
Esprimere il meglio di noi stessi!
Vorrei invitare tutti i miei follower, ma semplicemente tutte le ed i , a e in questo spazio-gruppo, tutte le loro idee e possibili progetti. Ciascuno in base alle proprie idee e soluzioni, da attivare in tutti i settori, per trovare , ed in forma di chiara e sana discussione e partecipazione, quanto attuare e soprattutto , PER LA NOSTRA .
Vi Aspetto numerosi qui o scrivetemi direttamente: [email protected]
Sarà motivo di incontro e conoscenza reciproca, in cui allestire una Comunità attiva e partecipativa.
Grazie. Buon Anno e a presto!
Vilma.💖
Vilma Berta

  Da oggi ha inizio questa rubrica in_formativa per ogni Cittadina e Cittadino... Chi desiderasse partecipare sia con co...
04/12/2025

Da oggi ha inizio questa rubrica in_formativa per ogni Cittadina e Cittadino... Chi desiderasse partecipare sia con commenti che con post informativi, sarà ven accolta/o! 😍

approvato il 26 Novembre 2025 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

PER UN MAGGIOR APPROFONDIMENTO SUL TEMA ODIERNO VI INVITO A LEGGERE IL SEGUENTE APPROFONDIMENTO
NOTE E OSSERVAZIONI DEL NOTAIO GIANFRANCO BENETTI.


Chi riceve un immobile per donazione potrà finalmente venderlo senza problemi, e l’acquirente potrà concederlo in ipoteca alla banca per finanziare il suo acquisto.
L’art. 44 del Disegno di Legge “Semplificazioni”, approvato definitivamente dalla Camera il 26 novembre 2025, in corso di pubblicazione sulla GU, ha infatti modificato la disciplina dell’azione che consente al legittimario leso nella quota di legittima, in caso di incapienza del donatario, di chiedere la restituzione dell’immobile ai suoi aventi causa.
Vediamo di tradurre il legalese, e di capire meglio di che cosa si tratta.
L’azione di riduzione
Al coniuge, all’unito civilmente, ai figli e in loro mancanza agli ascendenti, i“legittimari” (art. 536 c.c.), la legge riserva una quota consistente dell’eredità, “la legittima” (artt. 537-541 c.c.).
Per calcolarla (art. 556 c.c.) occorre riunire alla massa ereditaria (relictum) anche le donazioni effettuate in vita dal defunto (donatum).
Se il valore della quota non viene raggiunto, nemmeno riducendo le quote degli altri eredi (art. 553 c.c.), ciascun legittimario, può agire in “riduzione” delle disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.) e, in subordine, delle donazioni disposte in vita dal defunto (art. 555 c.c.), cioè farle dichiarare inefficaci nei suoi confronti, riportandone i beni nel patrimonio ereditario.
L’azione di restituzione, prima dell’intervento normativo
Non solo, e su questo aspetto interviene la novella, se chi ha ricevuto l’immobile in donazione l’ha poi venduto, il legittimario può riprenderselo con l’azione di “restituzione” (art. 563 c.c.), purché il donatario sia insolvente, non siano trascorsi 10 anni dal decesso o 20 dalla donazione.
Il terzo acquirente può decidere di tenersi l’immobile, ma versando l’equivalente in denaro di quanto dovuto al legittimario, di cui resta sostanzialmente garante.
E lo stesso vale per chi avesse iscritto ipoteca, perché gli immobili restituiti al legittimario restano “liberi da ogni peso o ipoteca” (art. 561 c.c.).
E’ quindi sempre stato difficile vendere gli immobili con provenienza donativa, ed anche ipotecarli, perché l’acquirente o la banca che avesse finanziato il suo acquisto, rischiano di essere pregiudicati e travolti dall’azione del legittimario.
Fino alla morte del donante è tra l’altro impossibile la rinuncia dei legittimari a far valere il loro diritto, trattandosi di patto successorio, nullo nel nostro ordinamento (art. 458 c.c.).
Per agevolare la vendita si ricorre alla risoluzione della donazione, non sempre gradita alle banche, che preferiscono invece polizze assicurative a garanzia del rischio (assai remoto), fiorite negli ultimi anni, ciò che forse – a pensar male - spiega le forti resistenze riscontrate in passato per questo intervento legislativo, già due volte “impallinato” in parlamento, fortemente voluto dal notariato, che vive i disagi di chi si accinge ad acquistare la casa, specie se con l’ausilio di un mutuo ipotecario, come le giovani coppie.
Le donazioni indirette
Dopo anni di incertezze è ormai pacifico (da ultimo Cass. 12 maggio 2010n. 11496) che questo meccanismo non si applica alle liberalità “indirette”, con cui il beneficiario non si arricchisce direttamente di ciò di cui si priva il donante.
Si pensi al classico acquisto immobiliare del figlio pagato dal genitore direttamente al venditore (art. 1180 c.c.): il figlio riceve l’immobile, oggetto della donazione indiretta, ma dal patrimonio del genitore esce il denaro. Se poi il figlio rivende, il suo acquirente non può essere coinvolto nella restituzione di un bene diverso da quello che era uscito dal patrimonio del donante.
Al legittimario non resta, in tal caso, che attivare il suo diritto “di credito”, commisurato al valore dell’immobile, nei confronti del figlio, senza poter disturbare i successivi acquirenti.

LA NUOVA NORMATIVA
Ebbene, la nuova disciplina mette al riparo dall’azione di restituzione anche gli acquirenti a titolo oneroso del bene donato “direttamente”, i creditori che avessero iscritto ipoteca sull’immobile, o chi l’avesse gravato da “pesi”: non solo diritti reali di godimento, come usufrutto o servitù, ma anche locazioni, convenzioni edilizie, atti d’obbligo, sequestri, pignoramenti.
Il legittimario potrà infatti ancora agire nei confronti del donatario, eventualmente riprendersi l’immobile, se ancora nel suo patrimonio, ma gravato dai vincoli costituiti dal donatario, al quale dovrà chiedere la differenza di valore cui il “peso” consegue.
Se invece l’immobile fosse stato alienato dal donatario, il legittimario ne chiederà, solo a lui, il valore corrispondente.
All’acquirente non potrà chiedere nulla, salvo che l’abbia a sua volta acquisito a titolo gratuito; in tal caso il successivo donatario, in caso di insolvenza del primo, dovrà compensare in denaro il legittimario, per integrare la sua quota di legittima, “nei limiti del vantaggio da lui conseguito”. (art. 563 comma 1 c.c., modificato).
Tutela quindi totale se si acquista a titolo oneroso dal donatario o da chi abbia a sua volta acquistato dal donatario, purché sempre a titolo oneroso; via libera alle procedure esecutive anche su beni acquistati dal donatario, e maggior serenità nella stipula di convenzioni, locazioni, e costituzione di diritti reali di godimento.
L’azione verso l’erede o il legatario donatario
Ciò non significa che al legittimario leso nella sua quota di legittima sia preclusa la facoltà di riprendersi l’immobile donato dal defunto, ma, come si è accennato, solo se è ancora nella titolarità di chi l’ha ricevuto in donazione, e, comunque, gravato dai diritti da lui costituiti a favore dei terzi.
Se invece i diritti li ha costituiti l’erede o il legatario, colui che li ha cioè ricevuti per successione, la norma continua a prevedere che «Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca (art. 561, comma 1, c.c., modificato).
Si tratta però di un caso diverso: qui il bene è già stato trasferito per successione, e chi compra dall’erede è ben consapevole dei rischi, cui può tra l’altro rimediare facendo rinunciare i legittimari ai propri diritti, dato che in tal caso non opera il divieto di patti successori, riferito solo agli accordi su una successione futura, non ad una già aperta.
Anche su questo aspetto la legge è intervenuta a ridurre l’impatto dell’azione di riduzione.
Mentre oggi il legittimario può attendere dieci anni per decidere se agire o meno, con la nuova normativa dovrà pensarci entro tre anni.
E’ infatti salvo l’acquisto immobiliare a titolo oneroso, non solo dal donatario, ma anche dall’erede o dal legatario, ed anche senza rinuncia dei legittimari, se trascritto tre anni dopo l’apertura della successione (art.2652 n. 8 c.c., modificato); sempre, ovviamente, che l’azione di riduzione non fosse stata trascritta prima.
Quindi, decorsi tre anni dall’apertura della successione, si può acquistare non solo da chi aveva ricevuto in vita dal defunto la donazione, ma anche dai successori a causa di morte, e le banche accetteranno l’iscrizione d’ipoteca sapendo di non correre più alcun rischio.

I beni mobili
Meno noto è che non solo gli immobili, ma anche i beni mobili sono soggetti ad analoga disciplina (art. 563 comma 2 c.c.. ante modifica); solo che per quelli iscritti in pubblici registri (art. 2683 c.c.: navi, aeromobili, Autoveicoli) vige un analogo sistema di trascrizione, mentre per gli altri vale il principio “possesso vale titolo”, ossia, se l’ho acquistato nessuno me lo può portare via; principio che vale però solo se c’è buona fede, e per i terzi, non per gli eredi.

Prima della modifica legislativa, il legittimario può infatti chiedere la “restituzione” dei beni anche ai terzi acquirenti.
Un tema rilevante nel passaggio generazionale delle imprese, avente ad oggetto valori spesso assai più rilevanti di quelli immobiliari.
Si pensi alla donazione da padre a figlio di una partecipazione sociale poi oggetto di successivo trasferimento, con complicazioni, spesso irrisolvibili, in caso di fusioni, scissioni, o altri “rimescolamenti” delle partecipazioni.
Ebbene, la nuova disciplina è espressamente estesa anche ai beni mobili
registrati, la cui pubblicità è regolata analogamente a quella immobiliare(dall’art. 561, comma 1, modificato), e precisa, per gli altri, che “restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata”.
Le cessioni di partecipazioni sociali con provenienza donativa sono dunque al sicuro, anche prescindendo dalla tesi che qualifica le quote di S.r.l. come beni mobili registrati, stante la pubblicità cui sono soggette, ormai nemmeno sempre (si pensi alle partecipazioni dematerializzate),presso il registro delle imprese.
Disciplina transitoria
Le modifiche normative “si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente della legge” (art. 44 comma 2, disegno di legge).
Ma, per non vanificarne la portata, ne viene estesa l’efficacia anche a quelle aperte precedentemente decorso il termine di sei mesi senza che gli aventi diritto si attivino.
Per preservare la facoltà di agire in restituzione i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, dovranno infatti notificare e trascrivere domanda di riduzione o notificare e trascrivere nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, sempre che non l’avessero già fatto prima.
In mancanza, la nuova disciplina dell’azione di riduzione si applica anche“alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.
Morale...
Una volta tanto la novella sembra rispettare lo scopo che espressamente si prefigge: “stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia”.
Vi si può aggiungere la facilitazione dei passaggi generazionali. Perché se si può rivendere serenamente un bene ricevuto per donazione, lo si può anche donare in modo trasparente - senza inventarsi corrispettivi- e, tra l’altro, fiscalmente conveniente.
Con la recente riforma fiscale è stata infatti confermata la duplicazione della franchigia (nuovo art. 57 TUS e abrogazione dell’art. 8 comma 4 TUS, dicembre 2016).
Dato che per l’imposta di successione il conteggio avviene senza tener conto delle donazioni fatte in vita, se il figlio riceve dal padre una o più donazioni per un valore complessivo di un milione di euro, in totale esenzione da imposta, potrà godere della franchigia anche in sede successoria, e quindi non pagare nulla se il patrimonio devolutogli alla morte del padre non supera il milione di euro.
(Gianfranco Benetti- Notaio).
Ethical Group

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Sto pensando che...O i Popoli si risvegliano o saranno letteralmente suicidatida un dieci per cento di:INUMANI, SERVI, C...
15/09/2024

Sto pensando che...
O i Popoli si risvegliano o saranno letteralmente suicidati
da un dieci per cento di:
INUMANI, SERVI, CINICI, VILI, PAZZI SCATENATI...
Occorre ri_partire dalla Terra, dal rispetto per ogni essere umano, per la Natura e combattere i predatori e quanto dovrà esposto...

I   del Pianeta!
27/05/2024

I del Pianeta!

Esserci.    È il dono migliore che si possa        dare e ricevere. Sempre.              💖 Buonanotte 💖
28/03/2024

Esserci.
È il dono migliore che si possa
dare e ricevere. Sempre.
💖 Buonanotte 💖

09/07/2023

Non sei fatta solo di doveri.
Anche se sei forte, spesso,
hai bisogno
di una pausa, di riprendere il tuo passo,
il tuo respiro, di ascoltare il tuo cuore,
la tua Anima splendente e pura.
Hai bisogno e voglia di
una carezza, di un abbraccio.
Non sei fatta solo di forza, tempra,
pragmatismo e continue assunzioni di responsabilità, specie, laddove i più,
latitano le proprie reclamano diritti.
Per la tua bontà e disponibilità,
sei stata oggetto di invidie
e soprattutto di approffittatori,
avezzi al gioco del clown e giocoliere.
L'ipocrisia che non hai mai retto,
qyel senso di giustizia ed equità che da sempre vive in te.
Oggi non mi sentirò più in colpa, se ogni tanto sbaglio, se sono triste e desidero restare in presenza solo fi me stessa, se desidero lontananza e pace,
da convenevoli ed opportunisti
strati di figuri.
Dentro di me porto dolori e ferite.
Mancanze non più solvibili.
So che tornerò a splendere,
ad essere Luce solare che irradia e scalda, fuoco che dona tepore,
che purifica e consola,
che laddove la Vita spesso
ti ha chiamato e chiama,
tu hai sempre risposto, abbracciato, trascinato ed operato con massima diligenza ed innata virtù...
Vilma💝💖

💖Buona Domenica...💖

Indirizzo

Via Nizza, 14 A/7
Savona
17100

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