STATUTO FEDERAZIONE DELLA “DEMOCRAZIA CIVICA”
Art. 1
E’ giuridicamente costituita ai sensi dell’Art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli 36 e seguenti del codice civile una associazione per la Federazione tra loro di Liste Civiche senza fini di lucro denominata "DEMOCRAZIA CIVICA" , tendente al ripristino, con metodi democratici ed elettorali, dell’autonomia amministr
ativa degli enti locali.
“DEMOCRAZIA CIVICA” ha sede nel Comune di Bologna, all’indirizzo che sarà deliberato dal Consiglio Federale. E’ riservata invece all’Assemblea Generale degli Aderenti la competenza per il trasferimento della sede dell’associazione in altro Comune. Essa è retta dalle disposizioni del presente statuto, dai regolamenti attuativi, e dai seguenti principi generali:
a) divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) rapporto associativo improntato alla uniformità, alla pariteticità ed all’effettività del rapporto medesimo, con esclusione di ogni limitazione ai diritti in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e previsione del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
d) obbligo di redazione ed approvazione annuale di un bilancio, di tenuta di una ordinata contabilità, nonché di tenuta del libro degli Associati, del libro delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio e del Collegio dei Probiviri;
e) libera eleggibilità degli organi amministrativi mediante applicazione del principio del voto singolo; sovranità dell’Assemblea; trasparenza dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati, nonché previsione di idonee forme pubblicitarie per le convocazioni assembleari;
f) intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa
Art. 2
La Federazione della "DEMOCRAZIA CIVICA" non è un nuovo partito politico, ma un’organizzazione indipendente senza fini di lucro al servizio delle Liste Civiche aderenti che, attraverso la formazione dei propri iscritti, lo sviluppo di iniziative condivise ( Feste, manifestazioni, convegni, ecc) e la promozione di campagne elettorali a livello locale e nazionale, intende contribuire alla creazione di una nuova coscienza politica ricca di etica, passione e devozione verso le istituzioni e la cittadinanza. Art. 3
La Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA” si pone come finalità principale l’affermazione del Civismo mediante lo sviluppo di una grande alleanza tra le Liste Civiche aderenti. Gli scopi della Federazione sono:
• Esercitare e promuovere iniziative nell’interesse comune delle liste aderenti;
• Compiere ed incoraggiare studi e convegni nel campo della partecipazione alla vita pubblica da parte dei cittadini, raccogliere dati e analizzare ogni tipo di fenomeno che possa essere di interesse per l’attività della Federazione;
• Svolgere attività di coordinamento delle liste federate;
• Partecipare a competizioni politiche e sostenere candidati espressione delle liste federate;
• Promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le liste civiche aderenti;
• Svolgere ogni attività che si riconosca utile al raggiungimento degli scopi e finalità che la Federazione si propone. La Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA” ha il compito altresì di promuovere la costituzione di nuove Liste Civiche nei comuni dove non vi sono Liste Civiche già esistenti o anche in caso queste ultime non aderissero alla Federazione.. In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi, l'associazione potrà svolgere anche occasionale attività commerciale. Art.4
La Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA” intende in sostanza finalizzare lo sforzo di quei milioni di cittadini che ad ogni tornata elettorale si sono battuti per i propri ideali, mediante la condivisione della bandiera comune del Civismo, per la quale ogni Lista Civica aderente potrà sentirsi parte di un insieme più forte e visibile. Per questo motivo ogni Lista Civica aderente sarà libera di scegliere in autonomia alleanze e programmi elettorali con i quali proporsi alle elezioni comunali, purchè non in contrasto con le finalità della costituita Federazione. Art. 5
Le Liste Civiche che intendono aderire alla Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA” manterranno il proprio logo all’interno di quello di DEMOCRAZIA CIVICA e la Federazione stessa si impegna a predisporre un logo congiunto personalizzato che dovrà essere approvato dalle parti contestualmente all’iscrizione di ogni Lista. L’uso dei simboli suddetti saranno consentiti esclusivamente alle Liste Civiche appartenenti alla Federazione con l’obbligo di cessazione dell’uso degli stessi al termine del rapporto federativo. I simboli delle Liste Civiche aderenti non potranno contenere alcun riferimento a partiti politici nazionali. Art.6
La partecipazione alle elezioni provinciali, regionali e nazionali saranno decise dalla maggioranza qualificata delle Liste Civiche aderenti. Art. 7
Nel caso vengano eletti candidati delle Liste Civiche aderenti, le stesse si impegnano a fare costituire Gruppi Consiliari indipendenti ed a mantenerli sempre tali. La denominazione del Gruppo consiliare di riferimento dovrà contenere anche DEMOCRAZIA CIVICA. Art. 8
Le Liste Civiche aderenti, consapevoli della propria posizione e delle proprie azioni, si impegnano a:
• Tutelare il benessere collettivo con scelte pratiche, condivisibili e facilmente comprensibili.
• Sviluppare politiche meritocratiche in ogni istituzione pubblica e privata.
• Selezionare alleati e candidati che offrano agli elettori garanzie in termini di condotta pubblica e privata .
• Custodire la sicurezza e la libertà di ogni cittadino dalla violazione di tali diritti da parte di terzi, ivi comprese le istituzioni pubbliche.
• Preservare da ogni interesse privato tutti i beni ed i servizi fondamentali per la vita dei cittadini.
• Rispettare ogni cittadino, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere. Art.9
Le Liste Civiche aderenti si impegnano ad applicare il Metodo Civico e cioè “ il sistema di gestione condivisa della “cosa pubblica” che prevede:
• la ricerca di partecipazione diretta della cittadinanza nell’individuazione delle problematiche e delle relative soluzioni.
• il coinvolgimento delle associazioni di categoria, sindacati, gruppi sportivi, parrocchie e quant’altro possa e voglia contribuire a migliorare il proprio territorio.
• la disponibilità alla promozione di petizioni e all’accoglimento delle stesse, se sottoscritte da un numero di cittadini rappresentativo rispetto al problema sollevato.
• lo strumento del Referendum Confermativo nel caso di scelte straordinarie
• la predisposizione di Programmi pre-elettorali semplici da comprendere e verificabili, nel periodo post-elettorale, da ogni cittadino attraverso una comunicazione trasparente e certificata;
Art. 10 Soci
Le Liste Civiche che intendono far parte della Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA” devono avere statuto che non sia in contrasto con lo statuto della Federazione e presentare domanda scritta al Consiglio Federale, dichiarando espressamente di accettare lo Statuto della Federazione ed allegando i seguenti documenti:
• una copia del loro atto costitutivo e del loro Statuto (e regolamento, se presente).
• Il versamento della quota Federativa annua stabilita dal Consiglio Federale, che sarà restituita in caso di mancata ammissione. Presupposto per l'ammissione alla Federazione è che la Lista Civica abbia un numero di Federati non inferiore a dieci e che il suo statuto sia conforme/compatibile agli scopi e alle forme organizzative della Federazione. Sulla domanda di ammissione decide, con delibera, il Consiglio Federale a maggioranza assoluta della sua composizione che ne dà comunicazione all'interessata. Il Consiglio Federale ha, inoltre, facoltà di negare, sempre a maggioranza assoluta, la nuova iscrizione di Liste Civiche, ogni decisione deve essere adeguatamente motivata. Avverso l’eventuale esclusione, la Lista Civica può proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica, tramite raccomandata a.r., al Presidente, che lo sottoporrà al giudizio del Collegio dei Probiviri. L'affiliazione decorre dalla data della delibera di accettazione del Consiglio Federale e scade il 31 dicembre dello stesso anno; si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino allo scioglimento del rapporto federativo. Le Liste Civiche le quali intendono far parte della Federazione “DEMOCRAZIA CIVICA” dovranno redigere una domanda su apposito modulo con il quale consentono il trattamento dei dati personali di tutti i Federati per i fini comuni e in conformità delle leggi vigenti (es. Federazioni segrete). Si precisa che gli aderenti/associati alla Federazione “DEMOCRAZIA CIVICA” sono le Liste Civiche in quanto tali e non gli aderenti/associati di queste ultime. Le Liste Civiche partecipano alla vita della Federazione per il tramite di propri rappresentanti. Ad ogni Lista Civica aderente/associata alla Federazione spetta un solo voto, a prescindere dal numero degli aderenti/associati alla Lista Civica. Art. 11
Le Liste Civiche in regola con il pagamento delle quote, che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, possono richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria della Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA”, indicando le questioni da porre all'ordine del giorno. Art. 12
I singoli Federati delle Liste Civiche aderenti non possono essere stati rinviati a giudizio o condannati in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e, per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. Inoltre non possono essere interdetti dai pubblici uffici e/o in conflitto di interessi verso la pubblica amministrazione. Infine non possono essere iscritti coloro che appartengono a qualsiasi titolo ad enti/organizzazioni incompatibili con i principi della presente. Inoltre gli iscritti ai partiti politici nazionali non potranno assumere nessuna carica elettiva e/o di rappresentanza all’interno della Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA”. Ogni associato/aderente alle Liste Civiche Federate è tenuto a collaborare, nei limiti delle sue possibilità, alla diffusione della Federazione e dei suoi principi, a sostenere gli obiettivi e le finalità della Federazione; è inoltre richiesto di comportarsi, in qualunque pubblica situazione, in modo tale da favorire la crescita della Federazione stessa ed il raggiungimento degli obiettivi
Art. 13
Le Liste Civiche aderenti cessano di appartenere alla Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA” nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti di ammissione;
- dimissione volontaria;
- morosità nel pagamento delle quote Federali;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dell’assemblea Federale, pronunciata contro la Lista aderente il cui rappresentante commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal gruppo, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della Federazione. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il rappresentante della Lista aderente interessata ed un ulteriore rappresentante indicato dalla Lista medesima, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli eventi addebitati. La cessazione del rapporto Federativo, per qualunque causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore del cessato e dei suoi associati. Art. 14
La Federazione può associarsi con analoghi movimenti di altre regioni allo scopo di perseguire scopi comuni a livello nazionale ed europeo; purché il patto federale proposto non sia in contrasto con il presente statuto e gli scopi della confederazione non contrastino con gli art. 1,2,3,4,8, e 9 del presente statuto. Art. 15
Gli organi della Federazione della “DEMOCRAZIA CIVICA” sono: 1) l'assemblea generale degli aderenti; 2) il presidente, 3) il vice presidente, 4) il segretario 5) il Collegio dei probiviri e 6) il consiglio Federale. Art. 16 Assemblea
La sovranità della Federazione appartiene agli aderenti riuniti in assemblea ed essi la esercitano in modo diretto secondo principi di uguaglianza, autonomia, indipendenza, partecipazione, solidarietà, equità e sussidiarietà. L’assemblea, per delibera, a richiesta della maggioranza dei presenti, ha diritto di accesso a tutte le informazioni, diritto di proposta e decisione sui programmi, diritto di espressione su tutte le attività istituzionali (anche non vincolanti), diritto di revoca e/o modifica delle decisioni prese e degli organi eletti, L'assemblea generale degli aderenti è il massimo organo deliberativo del sodalizio. Ogni aderente può partecipare e rappresentare non più di tre aderenti.. Art. 17 Compiti dell'assemblea
La convocazione dell'assemblea da parte del presidente o richiesta da un terzo degli aderenti, avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede del sodalizio e contestuale comunicazione agli aderenti a mezzo telefono, posta, posta elettronica, fax o telegramma. L’ordine del giorno viene stabilito dal presidente o dalle Liste richiedenti. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni quattro mesi, per la programmazione dell'attività, gli adempimenti di legge necessari e la nomina o revoca degli organi federali; le modalità deliberative sono improntate alla massima condivisione delle decisioni. L’assemblea è convocata una volta all’anno dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione del bilancio con le modalità di cui sopra. L’assemblea è regolata dai seguenti principi:
- (Partecipazione) qualsiasi decisione deve essere valutata in ambito assembleare - eventuali organi direttivi hanno funzione di organizzazione, coordinamento, attuazione delle delibere
- (Informazione) corretta, completa e comprensibile, riproducibile, condivisibile, storica, accessibile. L’assemblea ha accesso ad ogni atto e ha diritto di conoscere ogni tipo di attività e di contatti con terzi, in qualsiasi momento
- (Formazione) confronto aperto e approfondito e dibattito egualitario con tempi assegnati per gli interventi.
- (Proposizione) l’elaborazione del processo decisionale avviene con assunzione di paternità e responsabilità politica personale.
- (Deliberazione) adozione di decisione secondo la maggioranza dei partecipanti al voto. Nel processo deliberativo i singoli e/o di gruppi di aderenti possono avanzare proposte. In caso di mancanza di unanimità, persistendo una minoranza, questa avrà il potere di controllo e verifica con la possibilità di rendere reversibile la decisone assunta (si rimanda ad un regolamento da approvare in assemblea)
- (Azione) puntuale adempimento della decisione assembleare. La deliberazione assembleare è vincolata al processo decisionale. L'adempimento sarà eseguito adottando tutte le cautele atte a consentirne il controllo da parte dell’assemblea e di ogni singolo, così da rendere trasparente accessibile e visibile l'azione (secondo il regolamento da approvare).
- (Revisione) in una Società del buon senso si prevede di verificare l'efficacia della decisione presa in itinere (durante lo svolgimento dell'azione) almeno una volta in assemblea, se possibile (dalla durata dell’azione) e di rivederla (momento di verifica) o revisionarla al fine di correggerne gli errori riscontrati. Ogni assemblea avrà all’ordine del giorno iniziale la discussione delle attività già svolte ed esprimerà una valutazione del risultato conseguito.
- Infine, l’assemblea vigilerà affinché gli aderenti non assumano comportamenti scorretti volti a far prevalere il proprio potere personale, rispetto alle idee e delibere promosse. In via esemplificativa sono di competenza dell’assemblea:
a) stabilire l’azione della Federazione secondo le linee guida dello statuto. b) approvare il bilancio consuntivo della Federazione. c) stabilire le quote Federative e le azioni necessarie al finanziamento della Federazione. d) le scelte delle pubbliche esposizioni e il coordinamento delle attività di propaganda. e) vigilare sull’osservanza dello statuto e sulla condotta dei Federati. f) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti. g) tutelare l’indipendenza delle Liste Civiche aderenti dalle ingerenze esterne ed interne. h) nominare tutti i componenti degli organi della Federazione. i) deliberare il trasferimento della Federazione in altro Comune
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’esercizio sociale della Federazione coincide con l’anno solare. Art. 18 Validità assembleare
L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni aderente ha diritto ad un voto e può rappresentarne solamente non più di altri tre. I voti si esprimono in modo palese per alzata di mano.. Art.19
Funzionamento e compiti degli altri organi della Federazione
Il Presidente, eletto dall’ Assemblea dei Federati resta in carica per il periodo stabilito dall’Assembleai, rappresenta legalmente la Federazione e in ogni ordine di stato e di giudizio. Egli proporrà il Coordinatore Nazionale, che dovrà essere comunque ratificato dall’assemblea, insieme al quale eseguirà e coordinerà le azioni della Federazione, nel rispetto dei principi dello statuto e delle direttive deliberate dall’Assemblea dei Federati alla quale riferirà ogni qualvolta ne sia convocato. Al segretario amministrativo, eletto dall’Assemblea dei Federati , spettano tutte le responsabilità contabili derivanti dalla legislazione vigente ed il compito di custodire ed amministrare i fondi Federativi. Al segretario , eletto dall’Assemblea dei Federati , spettano tutte le prerogative contabili, amministrative e fiscali derivanti dalla legislazione vigente.. Egli è tenuto a gestire separatamente la contabilità istituzionale da quella da tenersi obbligatoriamente in conseguenza dell'eventuale esercizio di attività commerciali. Il vice presidente, eletto dall’Assemblea dei Federati, esercita le funzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre componenti ed eletto dall’Assemblea dei federati, esercita la funzione di soggetto al quale rimettere i conflitti che sorgono tra gli organi della Federazione o tra la Federazione ed i suoi aderenti. Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti. La delibera del Collegio dei Probiviri deve essere approvata dalla prima Assemblea utile. Il Consiglio Federale è l'organo che coordina ed imposta tutta l'attività della Federazione, vigila sull’operato del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, gestisce il patrimonio e le risorse dell’associazione nonché provvede ad eseguire le determinazioni assembleari. E' composto da tre a nove consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i suoi aderenti. Ogni componente dura in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, salva l'approvazione da parte della prima Assemblea in programma. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante comunicazione telefonica, per posta, posta elettronica, fax, telegramma o avviso da consegnare a mano controfirmato per ricevuta, con preavviso di tre giorni. In caso di particolare urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione a quanto deliberato dall’Assemblea o nel silenzio/inattività della stessa e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali. Il Consiglio dovrà redigere annualmente il bilancio consuntivo e un rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, in tempo utile per l'assemblea che lo deve approvare. Nel caso non avesse provveduto l’Assemblea, il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo delle quote annuali associative e la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati, con i relativi corrispettivi. Art. 20 Entrate e patrimonio della Federazione
Le entrate ed il patrimonio della Federazione sono costituite:
- dalle quote federative;
- dai proventi derivanti da manifestazioni;
- dai contributi specifici versati dai federati;
- dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali;
- dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con le disponibilità dell'associazione;
- da donazioni, sovvenzioni, lasciti di terzi e associati, nonché ogni altra entrata;
- dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile tra i soci. La gestione del patrimonio e delle risorse è affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponderà direttamente all'assemblea della conduzione di ogni attività e dell'impegno del patrimonio associativo in occasione dell'annuale seduta di approvazione del bilancio e del rendiconto. Art. 21 Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le spese saranno a carico dei federati. Art.22 Norme di Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto e nel regolamento, valgono le norme di legge in materia.