23/12/2020
Buongiorno a tutti,
In seguito al Decreto-Legge del 18 dicembre 2020 ne riportiamo di seguito i punti salienti.
DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, n. 172in vigore dal 19 dicembre 2020
Il Decreto-Legge non contiene divieti relativi all’accensione di giocattoli pirici!
Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 tutta l’Italia è in zona arancione (si fa riferimento all’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020).
Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 tutta l’Italia è in zona rossa (si fa riferimento all’art. 3 del medesimo Decreto).
Restano sempre consentite, anche nei c.d. “giorni rossi” le attività di commercio al dettaglio indicate all’allegato 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, tra cui:
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di ferramenta;
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria;
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
• Tabaccai;
• Edicole.
L’intero testo del Decreto-Legge con le indicazioni complete è consultabile al link: http://www.governo.it/.../coronavirus-conferenza.../15931
Per completezza di informazione riportiamo l’art. 82 del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635)
I prodotti esplosivi sono classificati nelle seguenti categorie:
1) «polveri» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2) «dinamiti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3) «detonanti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4) «artifici» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5) «munizioni di sicurezza» e giocattoli pirici.
La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
(omissis)
Gruppo C:
1) giocattoli pirici
Gruppo D:
1 - 2 - 3 (omissis)
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo