STATUTO
ART. 1
(Denominazione e sede)
1.1 L’organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di associazione. E’ apartitica e aconfessionale.
1.2 L’organizzazione ha sede legale in via Verdi n° 254, II traversa, interno 18, nel comune di Rende (CS)
1.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria,
ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART. 2
(Statuto)
2.1 L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2.2 L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3
(Efficacia dello statuto)
3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli iscritti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa. ART. 4
(Principi)
4.1 L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri iscritti e si attiene ai seguenti principi:
a) assenza del fine di lucro;
b) divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
c) esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
e) democraticità della struttura;
f) esclusione di iscritti temporanei;
g) elettività e gratuità delle cariche associative;
h) gratuità delle prestazioni fornite dagli iscritti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
i) sovranità dell’Assemblea;
j) divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
4.2 Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei iscritti. ART. 5
(Finalità)
5.1 L’Associazione svolge le sue attività nel settore della tutela dei diritti umani, avendo come scopi:
a) la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretta o indiretta, connesse all’identità di genere, all’orientamento sessuale della persona ed al diritto di vita in un ambiente sano ed ecosostenibile;
b) la promozione della piena libertà e responsabilità sessuale della persona;
c) la promozione, anche in forma associata con altre istituzioni e associazioni, della tutela e dell’assistenza alle persone vittime di violenza, maltrattamento e discriminazione, diretta o indiretta, compresa l’assistenza legale e la presentazione in giudizio;
d) la promozione di specifiche iniziative contro le discriminazioni multiple e le malattie sessualmente trasmissibili;
e) iniziative a tutela dei diritti delle donne;
f) iniziative sulle politiche giovanili, con particolari attenzione al processo formativo in ambito pubblico e privato;
g) iniziative in favore delle politiche di accoglienza, integrazione e sostegno degli immigrati;
h) iniziative volte a tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso;
i) iniziative volte a tutelare i diritti e a migliorare le condizioni di vita delle persone private della libertà personale;
j) partecipazione a bandi in ambito Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale ed Europeo.
5.2 Al fine di raggiungere lo scopo su citato l’Associazione può:
a) promuovere iniziative politiche nonviolente, culturali e sociali per difendere e sostenere le persone e le coppie nella tutela dei diritti connessi alla loro identità di genere, al loro orientamento o preferenza sessuale;
b) realizzare studi e ricerche, formazione e aggiornamento, su temi connessi allo scopo, con particolare attenzione ai problemi legati all’esclusione dal pieno godimento dei diritti previsti dalla Carta costituzionale e dalla normativa internazionale, europea, nazionale e regionale;
c) promuovere, anche insieme ad altre organizzazioni di livello locale, nazionale, europeo e internazionale, iniziative comuni volte al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. d) promuovere iniziative di comunicazione relative agli scopi e alle attività dell’Associazione.
5.3 Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono vietate.
5.4 Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. ART. 6
(Ammissione)
6.1 Sono iscritti dell’organizzazione tutte le persone fisiche se hanno superato il 16esimo anno di età che condividono le finalità dell’organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
6.2 L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L’ eventuale non ammissione deve essere motivata.
6.3 L’ammissione a iscritto è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. ART. 7
(Diritti e doveri degli iscritti)
7.1 Gli iscritti all’organizzazione hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali se hanno superato il sedicesimo anno di età e sono in regola con il pagamento della quota annuale, e di essere eletti negli stessi se hanno raggiunto la maggiore età e sono in regola con il pagamento della quota annuale. b) Ciascun iscritto ha diritto a un solo voto. c) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
d) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata, ai sensi di legge;
e) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
7.2 Gli iscritti all’organizzazione hanno il dovere di:
a) rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
c) versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
7.3 La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. ART. 8
(Perdita della qualifica di iscritto)
8.1 La qualità di iscritto si perde per morte, recesso o esclusione.
8.2 L’iscritto all’organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
8.3 L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. ART. 9
(Gli organi sociali)
9.1 Sono organi dell’organizzazione:
a) Congresso
b) Assemblea dei iscritti
c) Consiglio direttivo
d) Presidente
e) Segretario
f) Tesoriere
g) Revisore dei conti
h) Garante
9.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite e non sono cumulabili. ART. 10
(Il Congresso)
10.1 Il Congresso è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, e stabilisce ogni tre anni gli obiettivi d'azione. È costituita da tutti i iscritti in regola con il versamento della quota annuale.
10.2 Il Congresso si riunisce una volta ogni tre anni, e si tiene in forma pubblica. 10.3 È convocato dal Presidente mediante l'invio, anche solo via e-mail, dell’ordine del giorno ai iscritti, almeno un mese prima del suo svolgimento.
10.4 Qualora il Presidente non provveda alla convocazione del Congresso in sessione ordinaria entro il 31 dicembre del secondo anno, il Congresso può essere convocato su iniziativa di almeno il 50 % degli Iscritti, a spese dell'Associazione, secondo le modalità di cui al comma 2.
10.5 Il Congresso in sessione ordinaria discute, approva ed elegge con la maggioranza dei voti dei iscritti presenti:
l'ordine dei lavori, il regolamento del Congresso, la mozione congressuale, le modifiche allo Statuto, le cariche sociali.
10.6 Il Congresso si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei iscritti, mediante l'invio dell'ordine del giorno agli Iscritti almeno un mese prima dell'adunanza. Tale ordine del giorno non può essere modificato.
10.7 Il Congresso può riunirsi in sessione straordinaria per far decadere il Presidente e/o il Tesoriere, con mozione di sfiducia motivata, recante l'indicazione del nome del/i candidato/i a sostituirlo/i. La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno il 50% + 1 dei iscritti. Se approvata, la mozione comporta l'immediata sostituzione del Presidente e/o del Tesoriere con il/i candidato/i indicato/i nella mozione stessa.
10.8 Il Congresso si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità previste al comma 5, in caso di dimissioni del Presidente e/o del Tesoriere.
10.9 Le deliberazioni del Congresso sono valide se adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Non è ammesso il voto per delega.
10.10 Il Congresso delibera i modi e le forme dello scioglimento dell'Associazione. ART.11
(L’assemblea)
11.1 L’assemblea è composta da tutti gli iscritti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
11.2 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Segretario.
11.3 Non è consentita la presenza e l'espressione di voto per delega.
11.4 L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione.
11.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
11.6 Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i iscritti. ART. 12
(Compiti dell’Assemblea)
12.1 L’assemblea deve:
a) approvare il conto consuntivo;
b) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
c) approvare l’eventuale regolamento interno;
d) eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
e) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. ART. 13
(Convocazione)
13.1 L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto.
13.2 Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli iscritti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
13.3 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita tramite email o consegnata a mano o a mezzo posta almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei iscritti. ART. 14
(Assemblea ordinaria)
14.1 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti presenti. ART. 15
(Assemblea straordinaria)
15.1 L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli iscritti. ART. 16
(Consiglio Direttivo)
16.1 Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
16.2 Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti minimo di 3 e massimo di 7, eletti dall’assemblea tra gli iscritti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
16.3 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
16.4 Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli 3 membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
16.5 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
16.6 Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio. ART. 17
(Il Presidente)
17.1 Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
17.2 Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
17.3 Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
17.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.
17.5 Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
17.6 Il Segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. ART. 18
(Il Segretario)
18.1 Il segretario sostituisce a tutti gli effetti il presidente e si occupa dell'organizzazione interna dell'associazione, avendo facoltà di nominare gruppi di lavoro operativi al fine di snellire le attività esecutive dell'associazione.
18.2 Detiene i documenti dell'associazione. ART. 19
(Il Tesoriere)
19.1 Il tesoriere si occupa della gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita della cassa, di eventuali conti correnti postali e bancari, di cui è intestatario. Esegue le operazioni finanziarie e ne da comunicazione al Presidente che informa il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
19.2 Per importi superiori a cinquecento Euro (500,00 Euro), è necessaria l’approvazione del Consiglio Direttivo che ne da comunicazione all’Assemblea alla prima riunione utile.
19.3 Detiene i documenti di natura contabile. ART. 20
(Il Revisore dei Conti)
20.1 Il revisore dei conti è nominato dall’Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
20.2 La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di garante.
20.3 E' compito del revisore dei conti:
a) verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
b) verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
c) verificare il rendiconto consuntivo e quello preventivo prima della loro presentazione all’Assemblea;
d) redigere la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e presentarla all’Assemblea. ART. 21
(Garante)
21.1 Il garante è nominato dall’Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
21.2 La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di revisore dei conti.
21.3 E compito del garante:
a) decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche iscritto, su controversie interne all’associazione, con lodo arbitrale inappellabile;
b) decidere sulla radiazione dei iscritti che sono stati loro deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’Associazione, con sentenza appellabile in occasione della prima Assemblea utile, anche se straordinaria. Nel frattempo il iscritto è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali. ART. 22
(Risorse economiche)
22.1 Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) quote associative
b) contributi degli iscritti e/o di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di rendiconto.
22.2 Il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. ART. 23
(I beni)
23.1 I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
23.2 I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
23.3 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli iscritti. ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili)
24.1 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
24.2 L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. ART. 25
(Proventi derivanti da attività marginali)
25.1 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell’organizzazione;
25.2 L’assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91. ART. 26
(rendiconto)
26.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio i rendiconti preventivo (entro il 31 ottobre dell’anno in corso per l’anno successivo) e consuntivo (entro il trenta aprile dell’anno successivo a quello di riferimento) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti (facendo riferimento all’art. 21 C.C.)
26.2 Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare. I documenti di rendiconto della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
26.3 Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso. ART. 27
(Convenzioni)
27.1 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
27.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione. ART. 28
(Dipendenti e collaboratori)
28.1 L’organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
28.2 I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. ART. 29
(Responsabilità ed assicurazione degli iscritti)
29.1 Gli iscritti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi così come sancito dall’art. 4 L. 266/91. ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
30.1 Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli iscritti.
30.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. ART. 31
(Disposizioni finali)
31.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.