14/03/2022
USI CIVICI - INCOSTITUZIONALE PARTE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA 34/2010
Un'importante sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 53 della Legge Regionale della Calabria n. 34/2010 con la quale la Regione Calabria aveva stabilito la cessazione dei diritti di uso civico, quando questi insistono sulle aree e sui nuclei di sviluppo industriale individuati dai piani regolatori, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale Calabria n. 38/2001.
E' un'importante sentenza sulla valenza pubblicistica e ambientale dei beni collettivi, in virtu' del regime giuridico degli assetti fondiari collettivi delineati dalla Legge 168/2017.
Al di là della questione di merito, la portata innovativa di tale pronuncia risiede nella ricognizione effettuata dalla Corte Costituzionale in ordine allo stato della legislazione e della giurisprudenza in materia di demani collettivi e diritti di uso civico.
In particolare, il Giudice delle leggi, attraverso una serie di considerazioni ha fissato i principi che possiamo di seguito così sintetizzare:
a) forte collegamento tra la tutela paesistico-ambientale e garanzie di natura civilistica a favore della collettività.
b) la Corte costituzionale ha chiarito che la legge n. 168/17 nulla ha modificato in ordine alla tipologia di sclassificazione (o sdemanializzazione) dei beni di demanio collettivo previste dalla legge n. 1766/27 e dal regolamento attuativo approvato con r.d. 26 febbraio 1928 n. 332.
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