24/02/2026
𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢: 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞
𝐀𝐠𝐥𝐢/𝐀𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢/𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐨/𝐎𝐝𝐨𝐧𝐭𝐨𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞
Gentili Colleghi/e,
si segnala che, in occasione di sopralluoghi effettuati dalle Autorità di Vigilanza, sono state contestate a studi medici e odontoiatrici alcune inadempienze relative alla mancata comunicazione al Comune competente per territorio di variazioni dei dati originariamente dichiarati al momento della presentazione della SCIA o della domanda di Autorizzazione Sanitaria.
Si ricorda che 𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟐𝟑 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐧. 𝟕𝟗/𝟐𝟎𝟏𝟔 𝙚 𝙨.𝙢.𝙞 stabilisce che il titolare dello Studio è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune, mediante modalità telematica:
𝐚) 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à (𝐒𝐂𝐈𝐀);
𝐛) 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐚 𝐬𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐢;
𝐜) 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à.
Il medesimo articolo prevede inoltre che gli Studi Associati e le Società tra Professionisti debbano comunicare tempestivamente al Comune anche ogni variazione intervenuta nella composizione dell’associazione o della società.
Si invita pertanto a verificare con attenzione la corrispondenza tra la situazione attuale dello Studio e quanto a suo tempo dichiarato, provvedendo, ove necessario, alla tempestiva comunicazione di eventuali variazioni (ivi comprese quelle relative alla strumentazione sanitaria), al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente.
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