Lavoro Artigiano Casartigiani

Lavoro Artigiano Casartigiani L'Associazione ha sede in Via Longhin a Padova (PD) con l'Ente di Formazione INIAPA Veneto e lo Studio Adamo

Associazione Datoriale di Lavoro, tutti i servizi EBAV, COBIS, MOG 231, SANI IN VENETO, EDILCASSA, ARTIGIANCASSA, SOLIDARIERTA' VENETO, PROGETTI DI SVILUPPO GUIDATI, SERVIGI DI INVILUPPO GUIDATI, TUTELE IMPRENDITORIALI

16/09/2026

Case Green e sicurezza sismica, il paradosso di un Paese da 135 miliardi di ricostruzioni

L'Europa spinge sull'efficienza energetica mentre l'Italia non ha ancora recepito la direttiva EPBD, ma oltre la metà degli architetti teme un «Superbonus bis» e quasi uno su tre denuncia lo sfregio ai centri storici. In un Paese che dal 1968 ha stanziato oltre 135 miliardi per la ricostruzione post sisma, resta senza risposta la domanda più scomoda, ovvero perché si continui a isolare dal freddo edifici che nessuno ha mai verificato alle scosse.

16/09/2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

C'è una certa, comica amarezza nel pensare che muri sopravvissuti a guerre, carestie e sciami sismici rischino ora di capitolare di fronte a un foglio Excel compilato a Bruxelles. Ad esempio, in Umbria, dove la gran parte del costruito residenziale è anteriore agli anni Ottanta, la pietra viva, il travertino e il laterizio antico stanno per subire l'assalto della burocrazia mascherata da ambientalismo. L'Europa ci chiede - giustamente - di sprecare meno energia, e noi come ci prepariamo a risponderle? Impacchettando secoli di storia dentro a dei cappotti di polistirolo.

Vale la pena ricordare, perché su questo si è costruito il panico degli ultimi due anni, che la Direttiva (UE) 2024/1275 nella sua versione definitiva non impone alcun obbligo di classe energetica al singolo immobile, avendo sostituito quella impostazione con obiettivi nazionali aggregati di riduzione dei consumi. E che l'Italia, alla scadenza del 29 maggio 2026, non l'ha recepita, tanto che la Commissione ha aperto la procedura di infrazione. Siamo dunque nella condizione peggiore, con l'ansia della scadenza già installata nella testa dei proprietari e senza un decreto nazionale che dica come si dovrà intervenire.

L'allarme di chi le case le progetta e le ristruttura è il timore di un «Superbonus bis»

A far suonare la sveglia non sono i soliti nostalgici, ma chi di case se ne intende per mestiere. Lo staff dell'Ufficio Stampa di Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto ha pulciato il sondaggio "Cantiere Architettura" e si scopre che la maggioranza dei progettisti, perugini nel caso della rivista di Architettura, guarda alla direttiva "Case Green" con il terrore di chi ha già visto questo film, ossia l'incubo di un «Superbonus bis».

Il rischio più serio è replicare gli errori più costosi della storia edilizia recente.

Lo confermano i dati della consultazione condotta sugli architetti della provincia di Perugia, una rilevazione volontaria su ottanta rispondenti e non un campione probabilistico, nella quale la maggioranza assoluta, il 53,8%, teme che la direttiva europea sulle «Case Green» si trasformi appunto in un «Superbonus bis», innescando un'altra ondata di speculazioni e burocrazia caotica.

La categoria non è contraria alla transizione ecologica, infatti il 35% riconosce che, se governata con competenza, la direttiva rappresenterà un'opportunità decennale di lavoro.

Il timore è per gli effetti collaterali che è schiacciante, oltre al rischio speculativo, il 28,7% dei progettisti segnala il pericolo imminente di uno sfregio ai centri storici, causato dall'applicazione massiva di soluzioni industriali standardizzate.

Questa è l'analisi dei Dirigenti di Casartigiani Padova, Venezia Lagunare e Rovigo riunitoi assieme ai professionisti Geologi, Geometri, Periti, Architetti, Ingegneri assieme agli Imprenditori Edili e collegati all'Edilizia.

Il paradosso dell'edilizia libera, qualcuno sostiene che " motori a vista sui conci di pietra".

Il mercato cerca la scorciatoia più rapida ed economica ovvero cappotti termici in polistirene (EPS) incollati su facciate antiche, serramenti in PVC bianco al posto del legno e, peggio ancora, l'invasione delle unità esterne delle pompe di calore imbullonate a vista sui conci di pietra secolare.

A monte c'è anche un paradosso normativo tutto italiano.

A livello nazionale, infatti, il Glossario unico approvato con D.M. 2 marzo 2018 colloca in edilizia libera l'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, in coerenza con l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, e dal 30 dicembre 2024 il D.Lgs. n. 190/2024 ha riordinato l'intera materia dei regimi amministrativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Zero permessi, niente CILA, niente SCIA, almeno sul versante edilizio.

Sfruttando questa scorciatoia burocratica, ditte e installatori (ultimamente anche mediante televendita…) propongono pacchetti "chiavi in mano" imbullonando scatoloni metallici e ventole rumorose direttamente sui conci di pietra a vista, solcando vicoli medievali con canaline in plastica.

Nessun controllo a monte. Il vincolo paesaggistico, che ai sensi del punto A.5 dell'Allegato A del d.P.R. n. 31/2017 esclude l'autorizzazione soltanto quando la macchina non è visibile dallo spazio pubblico e rinvia altrimenti alla procedura semplificata del punto B.7, interviene quasi sempre solo a posteriori, su esposto del vicino o della Soprintendenza, quando il foro nella muratura secolare è ormai compiuto.

Un potenziale disastro sia estetico che fisico poiché i muri antichi devono traspirare, e sigillarli dall'esterno con lastre sintetiche, senza una verifica igrometrica seria del pacchetto murario, espone al rischio di condense interstiziali e di muffe negli alloggi.
La vulnerabilità rimossa: si isola dal freddo ciò che non regge alle scosse

Ma il vero scandalo rimosso resta la vulnerabilità strutturale.

Quasi il 70% delle abitazioni della realtà di Padova, Venezia Lagunare e Rovigo è stato costruito prima del 1970, cioè prima che il sisma Friulano (che ha lambito anche la Laguna Veneta, ma sopratutto il Portogruarese, Caorle, e Alto Trevigiano) ma anche prima del terremoto dell'Irpinia che imponesse all'Italia di avviare la riclassificazione sismica del territorio nazionale e molto prima che le norme tecniche per le costruzioni del 2008 imponessero criteri antisismici generalizzati.

Dal terremoto del Belice del 1968 a oggi lo Stato ha stanziato oltre 135 miliardi di euro per far fronte a otto terremoti distruttivi, e venti di quei miliardi dovranno ancora essere spesi da qui al 2047.

La sola ricostruzione del Centro Italia del 2016 vale una stima ufficiale di danni pari a 26,5 miliardi di euro, salita a ventotto o ventinove miliardi per effetto del rincaro dei materiali. Nei Campi Flegrei sono già 9.078 gli edifici privati censiti nella zona di intervento per il bradisismo perimetrata dal decreto-legge n. 140/2023, sui quali la Protezione Civile ha condotto la prima ricognizione areale di vulnerabilità.

La lezione del Superbonus 110%, costato oltre 131 miliardi di euro di detrazioni maturate secondo l'ultimo bollettino ENEA, senza che la messa in sicurezza strutturale sia mai diventata condizione di accesso al beneficio energetico, rischia di essere replicata. Spendiamo soldi per mettere il cappotto termico e la p***a di calore a palazzi che al primo scuotimento severo rischiano di sbriciolarsi.

La paura della pietra, il tabù che svuota i borghi, Veneti!

A spingere le famiglie verso le periferie c'è poi un tabù non detto, ovvero la paura della pietra e delle "vecchie" costruzioni. Dopo decenni di terremoti che hanno segnato la carne viva dell'intero arco appenninico, il vicolo medievale non evoca solo poesia, ma il ricordo traumatico delle lesioni sui muri e l'angoscia di vie di fuga troppo strette.

Si fugge verso le lottizzazioni "fuori le mura" per inseguire l'illusione di un cemento armato percepito - spesso a torto - come più solido e sicuro. Così, mentre i residenti locali cercano scampo nei condomini di pianura, i palazzetti storici restano appetibili solo per compratori stranieri o speculatori.

Certificare la vulnerabilità come si certifica il consumo!

Come oggi pretendiamo di conoscere i consumi di una casa attraverso l'APE prima di firmare un contratto, dobbiamo avere la maturità civica di misurarne e certificarne la vulnerabilità sismica. E lo strumento, va detto, esiste già, perché il D.M. n. 58/2017 ha introdotto le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, con una scala di classi perfettamente leggibile da chiunque, esattamente come le lettere dell'attestato energetico. Manca soltanto la decisione politica di renderla un requisito e non un'opzione.

Rendere trasparente lo stato di salute di un fabbricato e investire sulla sicurezza statica non è solo un atto di ingegneria ma è la più autentica forma di rigenerazione urbana e psicologica, l'unica capace di disinnescare la paura, ridare valore al patrimonio e restituire alle famiglie la serenità di abitare la propria storia.

L'Abaco delle soluzioni compatibili, la via indicata dai progettisti!

Per evitare l'ennesimo scempio, il 51,2% degli architetti intervistati indica una via d'uscita netta, cioè l'adozione immediata a livello regionale di un «Abaco delle soluzioni compatibili». Uno strumento che vieti motori a vista e plastica nei nuclei storici, promuova impianti geotermici a scomparsa, intonaci traspiranti in calce idraulica e sughero e imponga, appunto, la verifica di vulnerabilità sismica prima di ogni incentivo energetico.

Chi paga il conto?

I proprietari, che vedono svalutati palazzetti storici degradati a fondali tecnologici posticci, e i cittadini, chiamati a pagare due volte, prima per sussidiare impianti invasivi e poi per ricostruire le macerie dopo il prossimo sisma.

Ci piace riempirci la bocca con l'orgoglio delle radici, ma intanto lasciamo che i nostri borghi ed i nostri centri storici si svuotino nel silenzio. E mentre la fretta della modernità bussa alla porta, rischiamo di scambiare la cura della memoria con una mano di polistirolo e un motore di latta imbullonato sulla pietra.

La domanda che bussa alla coscienza di chi ci amministra è semplice, quasi spietata.

Abbiamo ancora il coraggio di pretendere regole serie - chiamiamolo pure «Abaco», ma è solo rispetto per le cose fatte bene - per custodire la sicurezza e la dignità di ciò che abbiamo ereditato, o ci rassegneremo a fare da comparse mentre la nostra storia viene degradata a un fondale finto per turisti della domenica, soffocata dalla plastica e orfana della propria anima?

I NUMERI DELL'INCHIESTA PRODOTTA DA LAVORO ARTIGIANO CASARTIGIANI VENETO

53,8% degli architetti perugini teme un «Superbonus bis» fatto di speculazioni e burocrazia caotica (consultazione Cantiere Architettura, 80 rispondenti)

51,2% dei professionisti chiede alla Regione un «Abaco delle soluzioni compatibili» per tutelare il costruito storico

28,7% degli iscritti lancia l'allarme sullo sfregio visivo e materico dei borghi, fra cappotti in EPS, PVC e pompe di calore a vista sulle facciate

35,0% è la quota di professionisti che vede nella direttiva una grande occasione di mercato se guidata con rigore tecnico

Oltre 135 miliardi di euro sono le risorse stanziate per gli otto terremoti distruttivi dal 1968 a oggi, di cui 20 da spendere entro il 2047 (Centro Studi CNI)

26,5 miliardi di euro è la stima ufficiale dei danni del sisma del Centro Italia 2016, salita a 28-29 miliardi con il rincaro dei materiali (Struttura commissariale)

Oltre 131 miliardi di euro sono le detrazioni maturate per i lavori conclusi con il Superbonus (bollettino ENEA)

Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto avvierà una serie di corsi professionalizzanti e professionali tra Professionisti dell'Edilizia e Imprenditori Edili per studiare e valutare l'Impatto in Veneto di costruzioni sicure senza l'abbandono delle vecchie strutture centenarie che esitono nei borghi e le strutture ante 1980 ancora non censite e censite, per costruire una propsota alla Regione Veneto di impegno economico tra Regione Veneto, EELL, Stato ed Europa per riqualificare e riportare senza incentivi ma con investimenti privati a recupero fiscale alla stregua dei contributi economici per il primo fotovoltaico anni 2000.

Aspettiamo vostre disponibilità a intervenire e all'interesse, [email protected] o chiamate anche via WA Maurizio Ebano +393939162929

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16/09/2026

FISCO e IMPRESE

14 Settembre 2026 uFFICIO sTAMPA lAVORO aRTIGIANO Casartigiani Veneto

Cripto-attività: organizzare dati e documenti prima di operare
Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Come tracciare acquisti, conversioni e wallet è essenziale per il Fisco. Guida pratica su documentazione, costi e software per la gestione delle operazioni.
Cripto-attività: organizzare dati e documenti prima di operare
Ascolta l'articolo | 15:31
Perché la tracciabilità delle operazioni in cripto-attività è fondamentale

Operare in cripto-attività richiede attenzione non solo alle scelte di investimento, ma anche alla tracciabilità delle operazioni. Acquisti, vendite, conversioni tra token, trasferimenti e remunerazioni possono avere conseguenze fiscali e concorrere alla formazione di redditi imponibili.

In caso di cessione o vendita, disporre di documenti idonei a ricostruire il costo di acquisto delle cripto-attività è fondamentale. Non basta, in linea generale, conoscere il saldo finale detenuto su un exchange o in un wallet: occorre poter ricostruire provenienza, cronologia dei movimenti, date, quantità, valori e costi sostenuti. Il report scaricato dalla piattaforma costituisce normalmente il punto di partenza della ricostruzione. Se contiene una cronologia completa e leggibile delle operazioni — con date, quantità, controvalori in euro, commissioni, depositi, prelievi e conversioni — può fornire gran parte delle informazioni necessarie. È comunque opportuno conservarne l’esportazione originaria, in formato CSV e PDF, evitando di fare affidamento esclusivamente su elaborazioni personali in Excel. Ulteriori documenti, come estratti conto, dati dei wallet o evidenze on-chain, possono essere necessari soltanto per integrare i passaggi che il report non consente di ricostruire: ad esempio acquisti effettuati altrove, trasferimenti tra piattaforme, movimentazioni su wallet personali o operazioni decentralizzate.
Il costo di acquisto delle cripto-attività: documentazione essenziale

La documentazione del costo di acquisto è essenziale. Per le cripto-attività, il costo o valore di acquisto deve essere documentato dal contribuente con elementi certi e precisi; in mancanza, il costo è considerato pari a zero. Ciò significa che, se una cripto-attività acquistata per 100 viene ceduta o convertita per 102 ma l’acquisto originario non è documentabile, la plusvalenza può essere determinata assumendo un costo pari a zero, anziché sottraendo il costo effettivamente sostenuto. Il problema può amplificarsi nelle conversioni successive: il valore attribuito all’attività ricevuta in uno scambio può assumere rilievo come costo della cessione successiva. Se non è possibile documentare la continuità tra acquisto originario, conversione e successiva vendita o permuta, il contribuente può non riuscire a dimostrare il corretto costo fiscalmente riconosciuto nei diversi passaggi. Conservare una cronologia completa delle operazioni è quindi essenziale per ricostruire correttamente il percorso del capitale investito.

Il problema della mancata documentazione del costo d’acquisto può emergere anche dopo molto tempo: un acquisto effettuato anni prima, seguito da trasferimenti tra piattaforme e conversioni successive, può diventare difficile da ricostruire se non sono stati conservati i file e i documenti originari.
Gli scambi tra crypto richiedono ordine

Non tutti gli scambi tra cripto-attività sono fiscalmente rilevanti. La permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni — ad esempio una criptovaluta con un’altra criptovaluta, o un NFT con un altro NFT — non genera un evento imponibile: il valore fiscale dell’attività cedimento si trasferisce semplicemente a quella ricevuta. È invece imponibile lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche diverse, come l’acquisto di un NFT con una criptovaluta o la permuta con uno stablecoin qualificabile come e-money token.

Questa distinzione non riduce, però, l’esigenza di documentare ogni passaggio. Anche quando lo scambio non è imponibile, il costo fiscale si trasmette dalla cripto-attività ceduta a quella ricevuta: se questo passaggio non viene tracciato, il costo può risultare non più documentabile alla vendita successiva. Il rischio concreto è la duplicazione d’imposta: due token possono avere lo stesso controvalore in euro al momento dello scambio, ma se la catena di passaggi tra exchange, wallet e conversioni non è ricostruibile, il contribuente può non riuscire a dimostrare che quel valore è già stato “caricato” in precedenza, finendo per essere tassato più volte su un incremento di valore mai realmente maturato in quel passaggio.

La criticità aumenta con stablecoin, conversioni multiple, trasferimenti tra piattaforme e wallet, fee pagate in cripto o operazioni su protocolli decentralizzati, dove ricostruire la natura esatta di ogni scambio (imponibile o no) e il relativo valore diventa più complesso.
Il limite del lavoro manuale

Per poche operazioni, svolte su una sola piattaforma e supportate da documentazione completa, una ricostruzione manuale può essere praticabile. Quando però intervengono più exchange, wallet personali, trasferimenti, commissioni, stablecoin, staking, reward, DeFi o cronologie distribuite su più anni, il lavoro può diventare estremamente complesso.

Occorre raccogliere file CSV, verificare estratti conto, pulire dati non omogenei, riconciliare depositi e prelievi, distinguere trasferimenti interni da operazioni effettive, controllare fee e individuare eventuali dati mancanti. Nei casi più articolati, questa attività può richiedere un impegno professionale avente un costo stimabile in diverse migliaia di euro.
Software specializzato: necessario nei casi complessi

Quando le operazioni in cripto-attività sono numerose, distribuite su più anni o effettuate attraverso diversi exchange, wallet e protocolli, l’utilizzo di un software specializzato diventa normalmente necessario. La ricostruzione manuale di acquisti, vendite, conversioni, trasferimenti, commissioni e reward può infatti richiedere tempi molto elevati e rendere più difficile ottenere un risultato completo, coerente e verificabile.

Prima di avviare o intensificare l’operatività, è opportuno attivare il software, collegare gli exchange e i wallet effettivamente utilizzati e verificarne il funzionamento sullo storico disponibile e sulle prime movimentazioni. Lo scopo è accertare che i dati siano acquisiti e rappresentati in modo completo e coerente prima che la cronologia diventi troppo ampia e complessa da ricostruire.
Cosa verificare nel software di tracciamento crypto

In questo modo è possibile controllare se il programma:

sincronizza correttamente exchange, wallet e blockchain utilizzati
importa l’intera cronologia, senza omissioni o duplicazioni
riconosce i trasferimenti tra wallet e account riconducibili al medesimo contribuente
rappresenta correttamente acquisti, vendite, conversioni, fee, reward e altri movimenti
segnala saldi negativi, transazioni non riconciliate, anomalie o dati mancanti
produce report analitici comprensibili e coerenti con le operazioni realmente svolte

I report ottenuti nella fase iniziale dovrebbero essere sottoposti al commercialista, insieme ai file CSV degli exchange, agli estratti conto, agli indirizzi wallet e alle principali evidenze on-chain. Il professionista può così valutare se lo strumento produce dati sufficientemente analitici, trasparenti ed esportabili per ricostruire l’origine delle movimentazioni, il collegamento tra acquisti, trasferimenti e conversioni e i criteri utilizzati per i calcoli.

L’obiettivo non è ottenere un semplice saldo finale o un importo complessivo di plusvalenza, ma verificare che ogni risultato possa essere ricondotto alle operazioni effettive e alla documentazione originaria. Un software che appare completo nella fase commerciale, ma che non riconcilia correttamente i trasferimenti o non rende comprensibili i calcoli, può rivelarsi inadeguato quando la cronologia diventa composta da centinaia o migliaia di movimenti.

Effettuare questa verifica all’inizio consente di scegliere per tempo uno strumento adeguato o di correggere le modalità di importazione e classificazione. Aspettare la dichiarazione o l’accumulo di molti anni di operazioni può invece rendere più onerosa se non impossibile la ricostruzione delle operazioni e, in particolare, dei costi di acquisto delle criptoattività.
Checklist essenziale

Prima di effettuare nuove operazioni, vendite o conversioni, è consigliabile conservare e organizzare:

report o cronologia completi esportati direttamente dagli exchange e dalle piattaforme utilizzate, in formato originale (CSV e PDF), privilegiando la documentazione rilasciata dalla piattaforma rispetto a elaborazioni personali
dati dei wallet personali e delle transazioni on-chain, se sono stati effettuati trasferimenti fuori dagli exchange
estratti conto o contabili dei bonifici, quando necessari per documentare acquisti e vendite in euro o altra valuta estera avente corso legale
documentazione relativa a operazioni particolari, quali staking, reward, airdrop, DeFi, token migrati o delistati
informazioni sullo status regolamentare della piattaforma utilizzata (autorizzazione MiCAR come CASP, o precedente iscrizione OAM): se l’exchange non è soggetto agli obblighi di comunicazione automatica all’Agenzia delle Entrate, la documentazione conservata in autonomia resta l’unica prova disponibile
precedenti dichiarazioni e calcoli, se disponibili

Agire prima delle prossime operazioni

Prima di iniziare ad operare, o prima di effettuare ulteriori vendite e conversioni, è opportuno raccogliere lo storico completo e confrontarsi con lo Studio. Un’analisi svolta con anticipo consente di individuare dati mancanti, scegliere un metodo di organizzazione sostenibile, valutare l’eventuale software più adatto e predisporre la documentazione necessaria con tempi adeguati.
Glossario

Cripto-attività: definizione ampia usata dalla normativa fiscale italiana per indicare criptovalute, token, NFT e altri asset digitali basati su tecnologia blockchain o simile.

Exchange: piattaforma online (es. Binance, Coinbase, Kraken) su cui si comprano, vendono o convertono cripto-attività. Può essere italiana, europea o extraeuropea.

Wallet: portafoglio digitale che custodisce le chiavi di accesso alle cripto-attività. Può essere “custodial” (gestito da un exchange, che detiene le chiavi per l’utente) o “personale/non custodial” (l’utente detiene direttamente le chiavi, es. wallet hardware o app come MetaMask).

On-chain: si dice di un’operazione registrata direttamente sul registro pubblico della blockchain (a differenza delle operazioni interne a un exchange, che avvengono sui suoi sistemi e non sono visibili sulla blockchain).

Stablecoin: cripto-attività il cui valore è ancorato a una moneta tradizionale (tipicamente il dollaro USA), pensata per mantenere un valore stabile. Esempi: USDT, USDC.

E-money token: categoria di stablecoin che, secondo la normativa europea MiCA, garantisce il rimborso al valore nominale in valuta corrente (es. euro). La permuta tra una criptovaluta e un e-money token è fiscalmente rilevante.

Asset-referenced token: categoria di stablecoin ancorata a un paniere di attività (valute, materie prime, altri asset) senza garanzia di rimborso al valore nominale. La permuta con questo tipo di token può non essere fiscalmente rilevante se le caratteristiche sono equivalenti.

Permuta: scambio diretto di una cripto-attività con un’altra, senza passaggio intermedio in euro o altra valuta tradizionale.

Staking: attività con cui si “blocca” una cripto-attività per contribuire al funzionamento di una blockchain, ricevendo in cambio una remunerazione (reward).

Reward: compenso ricevuto per attività come staking, mining o partecipazione a protocolli, generalmente sotto forma di ulteriori cripto-attività.

Airdrop: distribuzione gratuita di token a determinati utenti, spesso come forma di promozione di un progetto.

DeFi (finanza decentralizzata): insieme di servizi finanziari (prestiti, scambi, rendimenti) offerti tramite protocolli automatizzati su blockchain, senza un intermediario centrale come una banca o un exchange tradizionale.

Token migrato/delistato: un token “migrato” è stato sostituito da una nuova versione (spesso su una blockchain diversa); un token “delistato” non è più negoziabile su una piattaforma che prima lo trattava.

Plusvalenza: guadagno realizzato dalla vendita, conversione o permuta di una cripto-attività, calcolato come differenza tra il valore di cessione e il costo di acquisto documentato.

Costo fiscale (o costo fiscalmente riconosciuto): valore di acquisto di una cripto-attività riconosciuto ai fini del calcolo della plusvalenza, che deve essere provato con “elementi certi e precisi”; se non documentato, si considera pari a zero.

OAM (Organismo Agenti e Mediatori): ente che teneva il registro obbligatorio, dal 2022, dei prestatori di servizi relativi a valute virtuali operanti in Italia. L’obbligo di comunicazione trimestrale all’OAM si è concluso con il terzo trimestre 2025, sostituito progressivamente dal regime MiCAR.

CASP (Crypto-Asset Service Provider) / MiCAR: sotto il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), gli exchange e altri fornitori di servizi su cripto-attività devono ottenere un’autorizzazione formale come CASP per operare legalmente nell’Unione Europea.

DAC8 / CARF: normativa europea (Direttiva UE 2023/2226) e standard internazionale OCSE che, dal 1° gennaio 2026, obbligano i prestatori di servizi cripto autorizzati a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate saldi, transazioni e dati identificativi dei clienti residenti in Italia.

Quadro RW: sezione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF) dedicata al monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero, comprese le cripto-attività su exchange non italiani o in wallet personali. Dal 2025 esiste anche il Quadro W nel Modello 730.

Disclaimer
Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza fiscale personalizzata. Il trattamento fiscale delle cripto-attività richiede una valutazione basata sulle operazioni effettivamente svolte, sul periodo d’imposta interessato, sulla normativa applicabile e sulla documentazione disponibile per il singolo contribuente. Lo Studio Ebano attraverso Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto è in grado di sostenervi nella gestiune fiscale e tributaria nonchè nella stessa gestione finanziaria, contattateci [email protected] chiedi un appuntamento per verificare il tuo andamento e consigliarti, non nella gestione finanziaria, non è il nostro compito, ma nella gestione fiscale e tributaria, CONTATTACI

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FISCO e IMPRESE    15 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoFusione tra società semplice e F...
16/09/2026

FISCO e IMPRESE

15 Settembre 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Fusione tra società semplice e Fondazione ETS: il trattamento fiscale dei beni trasferiti

La fusione per incorporazione di una società semplice in una Fondazione iscritta al RUNTS pone questioni specifiche ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Con la Risposta n. 171 dell’11 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una Fondazione ETS che, a seguito dell’operazione, acquisisce nel proprio patrimonio gli immobili e gli altri beni di una società semplice agricola.

Nel caso esaminato, la società semplice aveva concesso in affitto l’azienda agricola, cessando di fatto l’attività d’impresa e, successivamente, ogni attività agricola. Prima della fusione, inoltre, la Fondazione era diventata unica socia della società semplice. L’operazione, perfezionata nel 2025 e depositata nel RUNTS, ha consentito il trasferimento alla Fondazione dell’intero patrimonio della società incorporata, mentre la conduzione dell’azienda agricola è rimasta affidata all’affittuario.
Imposte sui redditi: neutralità condizionata alla destinazione dei beni

L’Agenzia ricorda che l’articolo 172 del TUIR stabilisce, per le fusioni, il principio di neutralità fiscale, esteso dall’articolo 174 anche alle fusioni e scissioni di enti diversi dalle società. Tuttavia, tale disciplina presuppone un sistema di determinazione del reddito proprio dell’attività d’impresa. Per gli enti non commerciali occorre quindi verificare se i beni trasferiti confluiscano nell’eventuale attività commerciale dell’ente oppure nell’attività svolta con modalità non commerciali.

Nel caso concreto, l’Agenzia ritiene che le eventuali plusvalenze relative ai beni compresi nell’azienda agricola non assumano rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, a condizione che, anche dopo la fusione, tali beni continuino a far parte dell’azienda agricola e siano effettivamente utilizzati, anche indirettamente dall’affittuario, per l’esercizio dell’attività agricola. I beni conserveranno inoltre, in capo alla Fondazione incorporante, il medesimo costo fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società semplice.
Fusione fuori campo IVA e imposte indirette in misura fissa

Quanto all’IVA, l’Agenzia ritiene che l’operazione sia fuori dal campo di applicazione dell’imposta per carenza del presupposto soggettivo in capo alla società semplice, assumendo che, al momento della fusione, l’azienda sia interamente concessa in affitto e la società non svolga più alcuna attività agricola.

Sul fronte delle imposte indirette, invece, trovano applicazione in misura fissa l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. L’articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo settore prevede infatti espressamente tale trattamento per le operazioni di fusione, scissione e trasformazione poste in essere da ETS.
L’Agenzia sottolinea che, nel caso esaminato, la fusione è posta in essere anche da un ETS e che, al termine dell’operazione, la Fondazione conserva la qualifica di ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.
Fonte:

Indirizzo

Via Longhin, 53
Padua
35159

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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