Lavoro Artigiano Casartigiani

Lavoro Artigiano Casartigiani L'Associazione ha sede in Via Longhin a Padova (PD) con l'Ente di Formazione INIAPA Veneto e lo Studio Adamo

Associazione Datoriale di Lavoro, tutti i servizi EBAV, COBIS, MOG 231, SANI IN VENETO, EDILCASSA, ARTIGIANCASSA, SOLIDARIERTA' VENETO, PROGETTI DI SVILUPPO GUIDATI, SERVIGI DI INVILUPPO GUIDATI, TUTELE IMPRENDITORIALI

Emergenza Caldo in Veneto Scatta il Blocco dei Lavori all’Aperto nelle Ore Più Roventi17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavo...
17/06/2026

Emergenza Caldo in Veneto Scatta il Blocco dei Lavori all’Aperto nelle Ore Più Roventi

17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

I dettagli dell'Ordinanza 58 della Regione Veneto, firmata ieri 16/06/2026 dopo l'incontro Associazioni di Categoria Datoriali di Lavoro e Sindacali con gli Assessori competenti, stop alle attività per i settori edile, agricolo e florovivaistico nei momenti di rischio "Alto".

Con l'arrivo delle alte temperature stagionali, la Regione Veneto interviene con decisione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i gravi rischi legati all'esposizione al calore. Attraverso l'Ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026, l'ente ha introdotto misure stringenti per arginare lo stress termico ambientale.

Lo stop alle attività lavorative: quando e per chi Il cuore del provvedimento è il divieto di svolgere lavoro all'aperto in una specifica fascia oraria: dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Questa limitazione colpisce in particolare i settori più esposti, ovvero il comparto agricolo, quello florovivaistico, i cantieri edili e le cave.

La misura resterà in vigore per tutta la stagione estiva, a partire dal 17 giugno fino al 31 agosto 2026. Tuttavia, il divieto non è un obbligo quotidiano indiscriminato: scatta esclusivamente in quelle aree e in quei giorni in cui la mappa del portale INAIL (worklimate.it) evidenzia un livello di rischio "ALTO" alle ore 12:00, specificamente per la categoria "lavoratori esposti al sole" impegnati in "attività fisica intensa".

Le linee guida per la prevenzione in azienda Oltre all'imposizione degli orari di fermo, l'Ordinanza raccomanda l'adozione delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" per tutte quelle attività svolte all'aperto o in ambienti chiusi privi di climatizzazione adeguata. Alle aziende è richiesto di riorganizzare le mansioni, limitando l'esposizione al caldo estremo anche attraverso la rotazione del personale. Tra le prassi preventive più rilevanti, le aziende devono:

> Favorire un corretto acclimatamento dei lavoratori, specialmente in presenza di forti sbalzi termici.
> Promuovere l'uso di un vestiario comodo, realizzato in fibre naturali e di colori chiari.
> Mantenere la disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro per favorire una corretta e costante idratazione.
> Disporre l'esecuzione delle pause in aree ombreggiate e confortevoli.
> Evitare assolutamente il lavoro in solitario e informare il personale sui rischi dello stress da caldo.
> In caso di lavori in appalto, aggiornare tempestivamente il DUVRI per coordinare al meglio le misure di prevenzione.

Un focus rigoroso per i cantieri edili Per le imprese che operano nell'edilizia, il documento fornisce direttive ancora più specifiche. È fatto divieto di lavorare a torso n**o; i lavoratori devono indossare abiti che coprano buona parte del corpo (come magliette a maniche lunghe), a patto che siano leggeri, traspiranti e non di colore bianco (salvo abbigliamento tecnico certificato contro i raggi UV).

Inoltre, la testa, il collo e le orecchie devono essere protetti tramite caschi con copricollo o "cappelli da legionario", associati all'uso di occhiali da sole dotati di adeguati filtri UV. Tutte le imprese edili sono tenute a integrare i propri POS (Piani Operativi di Sicurezza) inserendo le specifiche misure gestionali previste per ogni singolo cantiere.

Deroghe, rinegoziazione dei termini e sanzioni penali L'ordinanza prevede eccezioni importanti: la protezione civile, gli interventi di pubblica emergenza, i concessionari di pubblici servizi e le Pubbliche Amministrazioni sono esentati dal blocco orario, a condizione che applichino misure di protezione altrettanto rigorose.

Un salvagente importante è stato previsto per i cantieri pubblici: le ore p***e a causa delle interruzioni per il caldo non graveranno sulle imprese. La normativa permette infatti la rinegoziazione dei tempi di consegna dei lavori senza il rischio di subire penali (D.Lgs. 36/2023).

Si fa salva, in ogni caso, l'applicazione di accordi aziendali preesistenti qualora offrano un grado di tutela pari o superiore rispetto all'ordinanza regionale. La vigilanza sarà alta e le conseguenze per chi non si adegua non sono trascurabili: la violazione delle disposizioni previste comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Se vuoi visionare l'ordinanza : https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=585182 oppure fai una richiesta a Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto via mail [email protected]

Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambie...

17/06/2026

Forfettari e termini di decadenza novità nel Correttivo Omnibus, approvato dal Governo in preliminare tra le norme reca una novità per i forfettari e i termini di decadenza

17/06/2026 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Il Governo ha recentemente approvato il Correttivo Omnibus in via preliminare con diverse norme in tema fiscale.

Il Decreto legislativo ora inizia il suo iter di approvazione passando per le Commissioni tecniche per riscuotere i relativi pareri di fattibilità.

Tra le norme in bozza vi è l'articolo 22 che va a modificare la Legge n 190/2014 e in particolare l'articolo 1 comma 74 che tratta dei forfettari e le regole sulla riduzione dei termini di accertamento per i pagamenti tracciati.

Riepiloghiamo le regole attualmente in vigore e vediamo quale novità si prospetta.

1) Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

In base al comma 74 dell'articolo 1 della legge n 190/2014 per i forfettari per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'art 43 comma 1 del DPR 600/73 è ridotto di un anno.

In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal Dlgs sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

Ora secondo l'articolo 22 del Correttivo rubricato Modifica dell’articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
si prevede, e vedremo se sarà confermato con il provvedimento definitivo, che con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026 e quindi dichiarazione dei redditi 2027, all’articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da «; per i contribuenti» a «è ridotto di un anno» sono soppresse.

Viene pertanto sopressa la norma di cui sopra riportata fedelmente.

Call now to connect with business.

17/06/2026

Dichiarazione di successione: come presentarla via web?
Ecco una, possibile guida, passo passo per presentarla via web

17 giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

1) Dichairazione precompilata di successione via web come fare

Chi deve presentare la dichiarazione di successione in modo più rapido e semplice può farlo grazie alla versione precompilata web.

Il nuovo servizio online propone una dichiarazione di successione già parzialmente compilata con i dati in possesso dell’Agenzia.

Per presentarla, si può accedere all’area riservata con:

Spid,
carta d’identità elettronica o Cns,

e successivamente controllare le informazioni inserite, modificarle, se necessario, e completare l’invio in pochi passaggi.

Vediamo una sintesi dei passaggi e una comoda infografica di riepilogo.

2) La Dichairazione precompilata di successione web è facile e veloce.

Dal sito delle Entrate, si accede in area riservata con le tue credenziali, come sopra specificato, non serve installare programmi.

Il sistema calcola automaticamente le imposte di successione dovute e consente anche di pagarle subito insieme alla trasmissione. Inoltre, permette di richiedere direttamente la voltura catastale degli immobili.

L’Agenzia ricorda che la dichiarazione va inviata entro 12 mesi dalla data del decesso.

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 entra in gioco anche l’autoliquidazione:

è il contribuente a calcolare e versare l’imposta,
entro 90 giorni dalla scadenza prevista per l’invio della dichiarazione.

L’Amministrazione chiarisce anche le modalità di pagamento, con la possibilità di rateizzare le somme dovute se si superano determinate soglie, e riepiloga le principali novità normative introdotte di recente.

In ogni caso, resta sempre possibile farsi assistere da un professionista o da un Caf, oppure rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per la trasmissione.

LAVORO e PREVIDENZA    17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoLavoro domestico: nuove indicaz...
17/06/2026

LAVORO e PREVIDENZA

17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Lavoro domestico: nuove indicazioni Inps sulla gestione delle deleghe in caso di decesso del datore

Con il Messaggio n. 1972 dell’11 giugno l’Inps fornisce nuove indicazioni sulla gestione delle deleghe per il lavoro domestico nei casi di decesso del datore di lavoro, aggiornando le procedure operative per intermediari ed eredi.

L’Istituto precisa che, a partire dalle nuove disposizioni, non è più possibile inserire una delega successivamente alla morte del datore di lavoro. La regola riguarda il servizio di gestione delle deleghe già disponibile per consulenti del lavoro, professionisti abilitati, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico e, dal 2024, anche per le agenzie per il lavoro autorizzate all’intermediazione.
Cessazione del rapporto e ruolo degli intermediari

Nel caso in cui sia già presente una delega attiva oppure una delega nello stato “in attivazione”, gli intermediari autorizzati possono procedere alla cessazione del rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso del datore di lavoro. Decorso tale termine, la cessazione viene effettuata d’ufficio dall’Inps.
In assenza di una delega attiva, la comunicazione di cessazione può essere presentata esclusivamente dall’erede entro il medesimo termine di 60 giorni, utilizzando il Contact Center Multicanale tramite PIN telefonico oppure inviando una comunicazione tramite PEC alla sede Inps competente.
Le modalità per gli eredi

L’erede che intenda avvalersi di un intermediario autorizzato può conferire apposita delega per richiedere la chiusura del rapporto di lavoro domestico. La domanda dovrà essere trasmessa alla struttura territoriale INPS tramite il modulo AP17 oppure allegando una dichiarazione firmata dall’erede con copia del documento di identità.
L’Istituto precisa infine che, per procedere alla cessazione del rapporto, è sufficiente la richiesta presentata anche da uno solo degli eredi.
Fonte:

Sito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

FISCO e IMPRESELAVORO e PREVIDENZA    17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoEsenzione IRPEF ...
17/06/2026

FISCO e IMPRESE
LAVORO e PREVIDENZA

17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici vittime del dovere: come presentare le domande

L’INPS fornisce le istruzioni per richiedere la defiscalizzazione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti.

A partire dall’anno d’imposta 2026, i trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti saranno completamente esenti dall’IRPEF, senza più necessità di verificare il collegamento tra il beneficio fiscale e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.

La novità è stata recepita dall’INPS con la Circolare n. 51 del 30 aprile 2026, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza in materia. Con il Messaggio n. 1943 dello scorso 10 giugno l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per presentare le domande di esenzione.
Domande per nuove e vecchie pensioni

L’esenzione si applica sia ai trattamenti di prima liquidazione, sia a quelli già in pagamento, inclusi i casi di pensioni ottenute tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione Separata.
Per accedere al beneficio è necessario presentare una domanda di ricostituzione documentale, indicando lo status riconosciuto e gli estremi del relativo decreto di concessione.
Modalità di presentazione

Le istanze possono essere trasmesse online attraverso il servizio INPS dedicato “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure tramite i patronati abilitati.

L’INPS precisa inoltre che le contestazioni relative ai periodi d’imposta precedenti al 2026 dovranno essere presentate direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Fonte:

Sito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

FISCO e IMPRESE    17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoTax credit videogiochi 2025: dal 19...
17/06/2026

FISCO e IMPRESE

17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Tax credit videogiochi 2025: dal 19 giugno al via le domande preventive

Il Ministero della Cultura definisce termini, modalità operative e procedure per la presentazione delle richieste di credito d’imposta destinato alla produzione di videogiochi di nazionalità italiana.

La Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1657 del 10 giugno 2026, con il quale vengono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive per il riconoscimento del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana relativo all’anno 2025.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma DGCOL, indicando il codice domanda DOM – TCVG, a partire dalle ore 10.00 del 19 giugno 2026 e fino alle ore 23.59 del 20 agosto 2026.
Modalità operative e assistenza

Il decreto disciplina anche l’ordine di lavorazione delle domande e richiama le modalità applicative per la corretta compilazione delle richieste.
Sul portale DGCOL sono disponibili i vademecum dedicati alla registrazione del soggetto richiedente, all’anagrafica dell’opera videoludica, al riconoscimento della nazionalità italiana e alla compilazione della domanda di tax credit.

Per eventuali problematiche tecniche legate alla piattaforma è attivo il servizio di Help Desk, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00.
Le richieste di assistenza saranno gestite in ordine cronologico, con priorità per i procedimenti in scadenza; l’Amministrazione raccomanda pertanto di presentare eventuali segnalazioni con adeguato anticipo rispetto al termine ultimo per l’invio delle domande.
Saranno esaminate esclusivamente le istanze presentate nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal decreto.
Fonte:

Pubblicato il decreto direttoriale DG-CA|29/05/2026|DECRETO 1491 con cui sono concessi i contributi relativi al Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali – anno 2024 – Linea d’intervento D. Documenti

17/06/2026

FISCO e IMPRESE

17 Giugno 2026 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Entro il 30 giugno la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2025

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dunque, la dichiarazione IMU per l’anno d’imposta 2025 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente entro il 30 giugno 2026.

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L’obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l’accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria “leasing”;
immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
immobili esenti ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
immobile che ha acquisito o perso nell’anno l’esenzione dall’imposta;
fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull’immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l’atto);
parti comuni dell’edificio di cui all’art. 1117, numero 2 del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l’amministrazione ad adempiere all’obbligo per tutti i condomini);
multiproprietà;
immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
acquisto o cessazione di diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
per i soggetti appartenenti alle forze dell’ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all’abitazione principale;
per usufruire dell’equiparazione all’abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

Call now to connect with business.

DIRITTO e NORMATIVA    17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani VenetoProcesso tributario telematico:...
17/06/2026

DIRITTO e NORMATIVA

17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Processo tributario telematico: nuovi avvisi delle Corti di giustizia tributaria disponibili su App IO

Il processo tributario telematico si integra ulteriormente con l’ecosistema digitale della pubblica amministrazione.
Dal 3 giugno 2026, infatti, il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” disponibile sull’App IO è stato ampliato con due nuove tipologie di messaggi riguardanti le comunicazioni processuali trasmesse via PEC dagli uffici di segreteria delle Corti.
Le nuove notifiche riguardano, in particolare, la comunicazione del deposito del dispositivo e la comunicazione del provvedimento giurisdizionale. Il servizio consente così ai difensori e ai contribuenti collegati alla casella PEC indicata nel ricorso di ricevere un avviso direttamente sull’applicazione, a condizione che siano registrati su App IO e abbiano attivato la ricezione delle comunicazioni.
Un ulteriore passo verso la digitalizzazione del processo tributario

Il sistema era già stato implementato dal 3 dicembre 2025 con la disponibilità dell’avviso relativo alla trattazione in udienza. Con il nuovo ampliamento, realizzato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria in collaborazione con il partner tecnologico Sogei S.p.A., aumenta il numero delle comunicazioni processuali accessibili tramite App IO.

L’attivazione del servizio può avvenire automaticamente in fase di prima installazione dell’app oppure successivamente attraverso la scheda dedicata, selezionando l’opzione “Contattarti in app”.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di progressiva digitalizzazione della giustizia tributaria, con l’obiettivo di rendere più semplici e immediate le comunicazioni tra amministrazione, professionisti e cittadini.
Fonte:

Benvenuti sul portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria. Sedi delle Corti di giustizia tributaria, contenzioso tributario, guida al processo tributario

17/06/2026

FISCO e IMPRESE

17 Giugno 2026 Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Il nuovo paradigma della sostenibilità e l’evoluzione del quadro normativo per il collegio sindacale

L'integrazione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) all'interno dei modelli di business aziendali rappresenta oggi una delle sfide più complesse e affascinanti per i professionisti economico-giuridici.

Il nuovo paradigma della sostenibilità e l’evoluzione del quadro normativo per il collegio sindacale

Il documento pubblicato il 16 ottobre 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, intitolato “Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilita”, si pone come una bussola imprescindibile per i commercialisti chiamati a ricoprire incarichi di controllo.
Questo articolo si propone di analizzare e sintetizzare i contenuti del documento, offrendo una disamina approfondita destinata ai professionisti che quotidianamente supportano e vigilano sulle realtà societarie, con particolare attenzione alle società quotate, ma con principi applicabili trasversalmente.

Il passaggio dalla NFRD alla CSRD e il d.lgs. 125/2024

Il punto di partenza ineludibile per comprendere la portata della rivoluzione in atto è l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale. Il passaggio storico fondamentale si concretizza nel superamento della Direttiva 2014/95/UE (la cosiddetta NFRD, recepita in Italia con il d.lgs. 254/2016), che aveva introdotto la “dichiarazione non finanziaria”, a favore della più stringente e pervasiva “Direttiva 2022/2464/UE (CSRD)”, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Non è un mero cambio di nomenclatura: la transizione verso la “rendicontazione di sostenibilità” segna un mutamento sostanziale nella cultura d’impresa. Se prima l’adempimento poteva assumere contorni prevalentemente volontaristici o reputazionali, oggi la sostenibilità diventa un elemento strutturale della gestione aziendale, che si affianca con pari dignità alla contabilità economico-finanziaria.

Il documento del CNDCEC evidenzia come la CSRD introduca standard europei comuni (gli ESRS – European Sustainability Reporting Standards) diretti a garantire la comparabilità, l’affidabilità e la trasparenza delle informazioni fornite.

Un elemento cardine di questo nuovo sistema è il principio della “doppia materialità”.

I commercialisti, in veste di sindaci, devono accertarsi che le imprese valutino e spieghino sia il modo in cui le proprie attività impattano sull’ambiente e sulla società (prospettiva “inside-out”), sia il modo in cui i fattori ESG, i rischi climatici e le variabili sociali influenzano le performance economiche, la posizione finanziaria e i flussi di cassa dell’impresa stessa (prospettiva “outside-in”).
La Direttiva “Stop the Clock” e il nuovo calendario degli obblighi

Non si può ignorare, tuttavia, il panorama normativo “in fieri”.
Il CNDCEC ricorda opportunamente che la legislazione in materia è soggetta a continui aggiornamenti, che incidono direttamente sugli obblighi e sulle responsabilità degli organi di controllo.

Tra le novità più rilevanti spicca la Direttiva (UE) 2025/794 del 14 aprile 2025, nota come “Stop the Clock Directive”.

Questa norma, nata all’interno del cosiddetto “Pacchetto Omnibus” presentato dalla Commissione Europea nel febbraio 2025, prevede uno slittamento di alcune scadenze fondamentali: l’applicazione della CSRD per le grandi imprese non EIP (Enti di Interesse Pubblico) viene posticipata agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027, e per le PMI quotate al 1° gennaio 2028.

Come sottolineano gli estensori della ricerca, tale rinvio non deve essere interpretato come un rallentamento dell’impegno richiesto, ma piuttosto come un’opportunità strategica: le imprese godono ora di un margine di tempo prezioso per implementare sistemi di raccolta dati adeguati, formare il personale e sensibilizzare gli stakeholder sui nuovi obblighi.
Il perimetro della vigilanza e i doveri del Collegio Sindacale

In questo complesso scenario, i doveri del collegio sindacale, pur arricchiti da specifiche disposizioni come quelle del d.lgs. 125/2024, rimangono saldamente ancorati all’art. 2403 del Codice Civile e all’art. 149 del T.U.F..

L’attività di vigilanza si estende fisiologicamente alle tematiche di sostenibilità, nel rigoroso rispetto del “principio di proporzionalità”. Il commercialista-sindaco è chiamato a modulare il proprio intervento in funzione delle dimensioni, della complessità organizzativa, del settore operativo e dello specifico modello di business della società vigilata.

Un ambito di vigilanza primario analizzato nel documento riguarda l’osservanza dei principi di corretta amministrazione.

È bene precisare che la vigilanza del collegio non si traduce in un sindacato di merito sulla convenienza delle scelte gestionali, ma nella verifica rigorosa del rispetto dei criteri di razionalità economica. Il collegio sindacale deve accertare che gli amministratori agiscano in modo pienamente informato (“agire informati”), acquisendo tutte le informazioni necessarie e ponendo in essere le adeguate cautele prima di assumere delibere in ambito ESG.

Esempio operativo – Se la società intraprende una transizione del proprio modello di business verso tecnologie a minor impatto ambientale (come nel settore energetico), il collegio deve verificare che tali operazioni siano supportate da appropriati piani industriali, economici e finanziari, che valutino attentamente non solo i costi operativi, ma anche i potenziali impatti reputazionali.

Il riscontro della coerenza tra i piani aziendali di breve periodo e quelli di medio-lungo termine, inclusi gli obiettivi di sostenibilità dichiarati o inseriti statutariamente, diventa perciò un’attività centrale. Inoltre, la redazione della rendicontazione di sostenibilità richiede un processo strutturato per l’identificazione dei temi rilevanti.
Il documento del CNDCEC raccomanda al collegio di verificare che la società adotti un “corretto coinvolgimento degli stakeholder” (attraverso focus group, survey, o la creazione di Advisory Board) e che proceda all’elaborazione di una corretta matrice di materialità.

Nel caso in cui il management non fornisca riscontri adeguati alle richieste di chiarimento sulle criticità riscontrate in materia di sostenibilità, il collegio mantiene intatti tutti i propri “poteri reattivi”: dalla convocazione dell’organo amministrativo o dell’assemblea, fino al potere di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., a tutela dell’integrità del patrimonio sociale e dell’affidabilità dell’informativa resa al mercato.

Questa prima fase di analisi dimostra inequivocabilmente come il commercialista, nel suo ruolo di sindaco, sia chiamato a un’evoluzione professionale profonda, integrando le competenze tradizionali con una sensibilità analitica verso i fattori extra-finanziari.

Call now to connect with business.

Emergenza caldo e stop al lavoro: Ordinanze regionali 2026 17/06/2026 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Ven...
17/06/2026

Emergenza caldo e stop al lavoro: Ordinanze regionali 2026

17/06/2026 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano Casartigiani Veneto

Per l’estate 2026, molte Regioni italiane introducono ordinanze che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde, per proteggere i lavoratori da colpi di calore e temperature estreme. Scopri dove, quando e a chi si applicano le nuove misure anti-caldo.

Emergenza caldo ordinanze regionali vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde

Tante le Regioni che, con Ordinanze specifiche, hanno deciso di introdurre il divieto di lavorare all’aperto nelle ore più calde e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nelle giornate più a rischio del periodo estivo 2026.

Lombardia: stop nei giorni a rischio dalle 12:30 alle 16:00

In Lombardia, un’ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana, vieta – dal 10 giugno al 23 settembre 2026 – l’attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto”.

Restano escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, per cui è comunque vincolante l’adozione di tutte le misure di prevenzione previste.

Regione Lombardia: Ordinanza n. 484/2026

Lazio: Piano Anti Caldo 2026, firmata l’ordinanza per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato l’Ordinanza con cui, fino al 15 settembre 2026, “è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa ore 12:00, segnali un livello di rischio ALTO”.

L’ordinanza non si applica alle Pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi quando eseguano interventi di pubblica utilità, di protezione civile, di salvaguardia della pubblica incolumità.

Regione Lazio: Ordinanza 22 maggio 2026, n. Z00001

Emilia-Romagna: divieto esteso anche a cave e rider

È stata firmata lo scorso 3 giugno dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, l’ordinanza “calore” che ferma il lavoro all’aperto.

Il documento regionale prevede il divieto, dal 3 giugno e fino al 15 settembre 2026, di lavorare, tra le ore 12.30 e le 16 – ove le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello di rischio “alto” – nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica.

Da quest’anno il divieto includerà anche il lavoro nelle cave e i rider, per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Ulteriore novità, l’anticipo e il posticipo di un’ora dei lavori dei cantieri edili e affini all’aperto sempre nel periodo compreso dall’ordinanza: si potranno svolgere attività rumorose temporanee in deroga ai regolamenti comunali.

Regione Emilia-Romagna: Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026

Altre misure Regionali contro il caldo estremo

Anche altre regioni hanno già attivato o stanno attivando disposizioni specifiche per fronteggiare il caldo estremo e tutelare la salute dei lavoratori esposti al sole.

Veneto: Dgr n. 376 del 19 maggio 2026
Umbria: Ordinanza PGR n. 2 del 27 maggio 2026
Toscana: Ordinanza n. 2 del 28-05-2026
Liguria: Ordinanza n. 1 del 28 maggio 2026
Piemonte: Ordinanza n. 1 del 29 maggio 2026
Puglia: Ordinanza n. 321 del 29 maggio 2026
Abbruzzo: Ordinanza PGR n. 1 del 9 giugno 2026
Calabria: Ordinanza n. 1 del 10 giugno 2026
Sicilia: Ordinanza n. 01 del 12/06/2026

Cosa rischia chi non rispetta il divieto di lavorare all’aperto nei periodi indicati?

Le imprese che non rispettano le disposizioni contenute nelle ordinanze regionali incorrono nelle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Le sanzioni possono colpire sia i datori di lavoro che le figure preposte, che abbiano omesso i controlli o non abbiano sospeso le attività nelle fasce orarie interdette.

Le Linee di indirizzo delle Regioni 2025 per la protezione dei lavoratori

Lo scorso anno, sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 19 giugno 2025, le nuove “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. Le linee di indirizzo in questione possono essere utilizzate in tutti i settori in cui sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e alla radiazione solare. Focus su Indici e metodiche per la valutazione del rischio negli ambienti caldi:

indice WBGT (descritto nella UNI EN ISO 7243),
metodo PHS (affrontato nella UNI EN ISO 7933).

Il documento fornisce inoltre Indicazioni specifiche per i comparti agricoltura, edile, logistica con pratiche Schede di autovalutazione.

Cos’è il progetto Worklimate 3.0

Il progetto Worklimate vuole approfondire le conoscenze acquisite relativamente all’impatto delle temperature estreme sulla salute, sicurezza e produttività aziendale. L’obiettivo è quello di migliorare strumenti e strategie di intervento già disponibili per vari ambiti lavorativi, nonché sviluppare nuove soluzioni tecnologiche, informative e formative per una migliore azione di prevenzione e gestione del rischio.

Gli strumenti messi a disposizione degli utenti comprendono:

mappe di previsione,
una web app calibrata sulle caratteristiche dei lavoratori e su vari scenari di esposizione,
una guida per la gestione del rischio caldo,
report periodici su infortuni e malori sul lavoro che possono essere correlati all’esposizione ad alte temperature,
iniziative e proposte per la tutela dei lavoratori esposti a stress termico.

Sul sito Worklimate 3.0 è inoltre disponibile una sezione (che da quest’anno contiene anche Materiale informativo sul rischio “freddo” – integrato in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026) con brochure informative sulle patologie da calore, sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza e sulle raccomandazioni da seguire per un’efficace pianificazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima.

Lavoratore al sole e attività fisica intensaLe previsioni, sperimentali e automatiche (non controllate), basate su modello meteorologico, sono affette da intrinseca incertezza e possono risultare significativamente differenti dalle reali condizioni. Le previsioni vanno pertanto considerate come uno...

Indirizzo

Via Longhin, 53
Padua
35159

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Telefono

+393939162929

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Lavoro Artigiano Casartigiani pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi