22/08/2016
Ciclisti tesserati
e piste ciclabili
dal sito www.vigilaresullastrada.it
Domanda: Un ciclista professionista rimaneva coinvolto in un sinistro stradale mentre percorreva una via del centro abitato sulla sede stradale con la propria bici da corsa.
A seguito di rilievo del sinistro, si contestava alla medesima il mancato uso della pista ciclabile (che corre sul marciapiede adiacente stessa ricorreva al GDP sostenendo le seguenti scusanti: "lei era in allenamento seguita dall'ammiraglia della squadra". La pista ciclabile in questione, essendo ad uso promiscuo con i pedoni, la rende pericolosa e percorrerla con le bici da corsa in quanto dotate di puntali di sicurezza e che comunque in qualità di atleta è esonerato a dall'usare la pista ciclabile. Si chiede un parere in merito. Risposta Il codice della strada non prevede alcuna deroga agli obblighi inerenti la circolazione dei velocipedi, salvo i casi in cui questa avvenga all'interno di una competizione sportiva autorizzata ai sensi dell'articolo 9 e supportata da una adeguata ordinanza di sospensione della circolazione al passaggio dei concorrenti. Il fatto che la ciclista fosse seguita da una ammiraglia non ha alcuna rilevanza, in quanto le prescrizioni imposte dal codice della strada e dalla segnaletica sono tassative. Il codice tutela infatti la sicurezza della circolazione e non l'interesse, seppure legittimo, di allenarsi, attività questa che potrà essere effettuata nel rispetto delle norme che regolano l'uso dei velocipedi. Vorrà produrre la ricorrente il riferimento di legge che dispensa gli atleti professionisti dal rispetto delle norme del codice della strada al di fuori delle competizioni autorizzate, non essendo sufficiente la mera affermazione di un presunto diritto non previsto dalla legge. Si tenga conto poi che gli atleti dilettanti o professionisti, o i semplici ciclisti, devono munire i propri veicoli dei dispositivi previsti (quelli di illuminazione solo quando ne è disposto l'uso), prescrizione questa mai rispettata, soprattutto proprio da chi pratica il ciclismo al di fuori delle competizioni autorizzate. Sarà sufficiente fare quindi riferimento alle norme violate, all'assenza di deroghe di legge e al principio che regola il codice della strada a tutela della sicurezza della circolazione, dato ancora più evidente laddove, come nel caso in esame, sia avvenuto un sinistro stradale. Quindi, l'interesse, o anche ove si voglia inquadrare come diritto, di allenarsi sulle strade non può certo prevalere sul diritto assoluto di vedere salvaguardata la sicurezza della circolazione, messa in pericolo dall'attività sportiva svolta in violazione di legge.