Cittadini a 5 Stelle Alghero

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Incontro tra Cittadini Algheresi e non, che vogliono parlare dei Problemi della Città, di Proposte serie x poter migliorare, con la possibilità di organizzare Feste ed altri Eventi, anche non necessariamente legati alla politica locale e/o nazionale, sempre aperto a tutti !!!

22/03/2026

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21/03/2026

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16/03/2026

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Ve la ricordate? Canzone stupenda, bellissima!
12/03/2026

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10/03/2026

3326 Mi piace, 100 commenti. "Fermarti Putin 😉”

09/03/2026

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07/03/2026

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18/12/2025

PERCHÉ LA PRATOBELLO 2024 È UNA TOPPA PEGGIO DEL BUCO?
Dopo la sentenza n. 184/2025 della Corte costituzionale sulla legge regionale n. 20/2024, ho provato a capire cosa la Corte stia realmente dicendo e se sia vero, come qualcuno sostiene, che la Pratobello 2024 rappresenti la soluzione per governare le fonti rinnovabili in Sardegna.
È importante chiarire subito un punto: la Corte non ha bocciato l’intera legge 20. Si è pronunciata solo su alcuni commi, quelli impugnati dal Governo e quelli strettamente collegati. Il suo intervento è stato mirato, non demolitorio.

Chiedendo scusa in anticipo per la semplificazione, non essendo un giurista, cercherò di entrare un po’ più nel dettaglio. Entrare di più nel dettaglio ci aiuterà a capire perché la Pratobello è una toppa peggio del buco.

La Corte ha annullato una parte dell’art. 1, comma 2, primo periodo, eliminando le parole che estendevano la legge anche agli impianti già autorizzati, salvo la “modifica irreversibile dello stato dei luoghi”. In pratica, la Regione non può rendere inefficace un’autorizzazione già concessa solo perché i lavori non sono ancora iniziati. Qui entrano in gioco i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento. Diverso, e legittimo, è invece il caso dei procedimenti ancora in corso, che la Corte distingue chiaramente.

La Corte ha poi cassato l’art. 1, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, cioè tutta la parte che trasformava le aree “non idonee” in un divieto automatico e generalizzato. Questo è il cuore della sentenza. La Corte afferma un principio molto chiaro: “non idoneo” non significa “vietato”. Un’area non idonea può semplicemente uscire dalle procedure accelerate, ma richiede una valutazione più attenta, caso per caso. Un divieto automatico violerebbe la disciplina nazionale ed europea, che punta alla diffusione delle fonti rinnovabili.

È stato annullato anche l’art. 1, comma 8, che introduceva limiti rigidi e automatici agli interventi di revamping e repowering degli impianti esistenti in aree non idonee (vincoli su superfici, altezze e potenziamenti). La norma è stata ritenuta incoerente con la disciplina statale sulle aree idonee e non idonee, lesiva della certezza giuridica e non giustificata sul piano energetico. Di conseguenza, gli impianti esistenti possono essere ammodernati secondo le regole statali ordinarie.

La Corte ha annullato l’art. 1, comma 9, relativo alle aree offshore “non idonee”. Il motivo è semplice: l’eolico offshore è disciplinato da procedure statali specifiche (d.lgs. 199/2021), che costituiscono principi fondamentali nella materia energia. La Regione non può sostituirsi allo Stato imponendo per legge elenchi di aree offshore vietate.

Sono stati annullati anche i commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 3, che introducevano un percorso autorizzativo speciale (istanza comunale, dibattito pubblico, conferenza con regole proprie, intese politiche). La Regione non può riscrivere la conferenza dei servizi, non può svuotare il silenzio-assenso e non può aggirare l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali. Si tratta di regole uniformi e statali, valide in tutta Italia. Per la Corte, le autorizzazioni devono restare tecniche, non politiche.

Per effetto di questo, cade “a cascata” anche l’art. 3, comma 6, che delegava alla Giunta la disciplina attuativa.

Cosa la Corte NON ha bocciato
La Corte ha dichiarato non fondata (nei sensi della motivazione) la censura sull’art. 1, comma 7, che richiama il principio europeo dell’“interesse pubblico prevalente” delle rinnovabili. Tuttavia, questo principio vale solo come criterio da bilanciare caso per caso nella singola istruttoria. Se venisse usato per giustificare blocchi automatici, diventerebbe incostituzionale.

Procedimenti in corso: cosa resta valido
La Corte chiarisce che la legge 20 può applicarsi ai procedimenti autorizzativi non ancora conclusi (art. 1, comma 2, primo periodo). Le regole possono cambiare prima del rilascio dell’autorizzazione, non dopo.

In estrema sintesi, la legge regionale n. 20 non è stata annullata, ma ricondotta entro i confini costituzionali. Restano fermi il ruolo della Regione nella pianificazione territoriale, la tutela del paesaggio e la possibilità di distinguere tra aree idonee e non idonee. Sono invece stati rimossi dalla Corte i divieti generalizzati e automatici, le disposizioni retroattive, le procedure autorizzative di natura politica e il veto legislativo regionale sull’offshore.

Toccherà ora alla Regione decidere come muoversi per individuare strumenti legislativi coerenti con la Costituzione per governare la transizione.

E la Pratobello 2024?
Alla luce della sentenza n. 184/2025 della Corte costituzionale, appare evidente che la proposta di legge denominata Pratobello 2024 non è una soluzione. Al contrario, introduce divieti legislativi generalizzati, utilizza l’urbanistica per neutralizzare la materia energetica, punta allo scontro frontale con lo Stato e ripropone esattamente ciò che la Corte ha appena cassato: divieti ex ante, procedure speciali e veti legislativi.
Non è più solida della legge 20, la Pratobello 2024 è una toppa peggio del buco.

Invocare oggi la Pratobello come “soluzione definitiva” significa, di fatto, confondere i piani, cavalcando in modo strumentale, da parte del centrodestra, un’iniziativa nata come mobilitazione popolare ma molto fragile sul piano costituzionale.



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