1.I Movimenti di Liberazione Nazionale
I movimenti di liberazione nazionale sono soggetti di diritto internazionale qualificati dalla loro legittimazione internazionale basata sul diritto all'autodeterminazione. Vengono pertanto riconosciuti a motivo dei loro scopi, quali:
la lotta per liberarsi dalla dominazione coloniale;
la lotta per liberarsi da un regime razzista;
la lotta per l
iberarsi da un’occupazione straniera. Un movimento di liberazione nazionale agisce in nome di un intero popolo; come aggregato organizzato di individui diviene destinatario legittimo delle norme del diritto internazionale; il più delle volte trattasi di un gruppo di esseri umani uniti da vincoli:
etnici;
religiosi;
culturali;
storici. Il compito di procedere al riconoscimento dei movimenti di liberazione nazionale spetta in via generale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad un movimento di liberazione nazionale viene riconosciuto - tra gli altri - il diritto di usare la forza contro l’oppressore, e di combattere la cosiddetta guerra di liberazione per l'ottenimento dell'indipendenza. Il movimento di liberazione nazionale necessita di una qualche forma di organizzazione, ovvero di una qualsiasi struttura: questa è legittimata ad agire a suo nome sul piano internazionale. L’articolo 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 dispone infatti che i popoli, come tutti i soggetti di diritto internazionale (ivi compresi i Movimenti di Liberazione Nazionale), devono disporre di un apparato istituzionale che possa gestire le loro relazioni internazionali.
2. Autodeterminazione del Popolo
Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce il diritto di un popolo sottoposto a dominazione straniera ad ottenere l'indipendenza, associarsi a un altro stato o comunque a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico. Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, cioè che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale. Come tutto il diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne, per esempio in Italia la L.n.881/1977, e vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass.pen. 21-3 1975).