05/10/2026
Nei prossimi giorni i cittadini proprietari e/o possessori di un immobile nel Comune di GIOI suscettibile a produrre rifiuto, riceveranno l'avviso che contiene le modalità relative al pagamento della Tassa Sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 30/07/2026 ha preveduto ad approvare il nuovo Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), introducendo una serie di importanti novità.
Il regolamento è consultabile al seguente link https://comune.gioi.sa.it/Servizi/TARI-Tassa-Rifiuti-Urbani
di seguito riportiamo le novità più importanti che riguardano:
UTENZE DOMESTICHE
Applicata in automatico la riduzione del 30% sulla tariffa variabile per i non residenti.
Ulteriori riduzioni tariffarie, agevolazioni ed esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull’apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse:
1)Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, poste a una distanza superiore a seicento metri (600 m) dal più vicino punto di raccolta, il tributo è dovuto nella misura massima del quaranta per cento (40 %). La riduzione si applica sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa.
2)Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, non si considera componente effettivo del nucleo familiare il soggetto che sia temporaneamente domiciliato altrove, per un periodo non inferiore all’anno, per motivi di studio o di lavoro. Lo studente o lavoratore “fuori sede” non è computato ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare in questo Comune (Comune di residenza) previa dichiarazione resa dall’interessato alla quale deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: copia del contratto di locazione.
3)“Bonus sociale rifiuti” del 25% alle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all’ISEE:
Fino a 3 componenti soglia ISEE 9.796,00
Da 4 componenti in poi soglia ISEE 20.000,00
UTENZE NON DOMESTICHE
1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ove non sia obiettivamente possibile individuare con assoluta certezza tecnica le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel prospetto in forma dettagliata a pagina 31 del suddetto regolamento:
CONCLUSIONE
In caso di concorrenza di due o più benefici (agevolazioni, riduzioni e simili) il contribuente è onerato di scegliere quello di cui beneficiare.