30/12/2021
Cambio gomme invernali, tutto quello che c’è da sapere
Il 15 novembre è scattato l’obbligo di catene a bordo o pneumatici termici. Sigle, sanzioni e costi
Il 15 novembre è scattato l'obbligo di avere catene a bordo o gomme invernali. Lo stabilisce ormai una norma "antica" (la n.120 del 29 luglio 2010) ma, nonostante tutto, dopo 18 anni, con la scadenza arriva una specie di panico fra gli automobilisti...
E' l’ente proprietario della strada a prescrivere l'obbligo, ma - va detto subito - non si tratta di burocrazia: qui è in ballo la sicurezza, di chi guida e degli altri. Quando la temperatura scende sotto i 7 gradi, infatti, i pneumatici tradizionali non "funzionano" più bene e solo quelli invernali garantiscono la dovuta aderenza.
LE SIGLE PER CAPIRE I PNEUMATICI
Le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S (oppure "MS", "M/S", "M-S", "M&S", è lo stesso. Significa mud & snow ovvero fango e neve). La stessa sigla può comparire anche sui cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che possono così essere tenute per tutto l'anno, con la consapevolezza però di avere pneumatici "da compromesso", che non sono eccellenti né con il freddo, la neve o d'estate.
Oltre alla sigla M+S si può avere anche il simbolo del fiocco di neve: non è richiesto dalla legge, ma significa che la gomma va bene, anzi benissimo anche con la neve. E c'è un'enorme differenza: la sigla MS è frutto di un'auto certificazione del costruttore (sul fatto che il pneumatico va bene in condizioni di freddo o neve), l'altra è invece una certificazione di un ente terzo che fa test e conferma la bontà delle prestazioni in inverno.
Quindi se possibile scegliere sempre gomme con il simbolo della neve aggiunto a quello MS e non solo quelle con la sigla MS. Ecco la guida per scegliere al meglio.
PNEUMATICI INVERNALI
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, seguita dal numero identificativo del paese comunitario che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione europea).
LE CATENE
Devono essere a bordo e basta. Ma se nel tratto percorso esiste l’obbligo del montaggio vanno messe per forza. Per poter essere utilizzati in alternativa agli pneumatici invernali, le catene o gli altri dispositivi antisdrucciolo devono essere omologati secondo la norma nazionale UNI 11313 oppure quella austriaca Önorm V5117. Inoltre, devono essere della misura corretta per le gomme della vettura e, in caso di nevicate, vanno obbligatoriamente montati almeno sulle ruote motrici. "Ricordiamo - spiegano all'Asaps, associazione amici polizia stradale - che le catene al seguito nel periodo invernale possono sostituire gli pneumatici da neve e comunque possono essere anche montate sui winter nel caso di particolari difficoltà specie su strade di alta montagna".
UN MESE DI MARGINE
Di norma l’obbligo dell’impiego dei pneumatici M+S (o delle catene) va dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza prima e dopo tali date per consentire il cambio stagionale delle gomme. In sostanza, è possibile mo***re le winter a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio.
LE SANZIONI
Fuori dai centri abitati la sanzione è di 87 euro. Nei centri abitati è di 42 euro. In entrambi i casi è prevista anche l’intimazione a non proseguire il viaggio.
Ma attenzione: se si usano gomme con il codice di velocità sbagliato (può succedere andando in giro d'estate con le gomme invernali) le sanzioni sono pesanti: da 430 euro entro 60 giorni, (301 pagamento entro 5 giorni ) a 1.731 euro, a meno che i pneumatici invernali (o i quattro stagioni) abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione
CODICE DI VELOCITA’
Per il solo impiego stagionale degli pneumatici invernali è concessa una deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto, purché almeno pari a Q (160 km/h). Per esempio, si possono mo***re gomme con codice T (190 km/h) in luogo di H (210 km/h). In tal caso, va applicata un’etichetta o un avviso nella strumentazione, ben visibile da chi guida, che ricordi tale limitazione.
Quando scade l'obbligo delle gomme invernali, se il codice non corrisponde, le gomme invernali vanno cambiate subito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 87 a Euro 344, prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall'art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato.
In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l'autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).
VEICOLI A QUATTRO RUOTE MOTRICI
La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere anch’essi equipaggiati con catene o pneumatici invernali laddove prescritti.
GLI PNEUMATICI CHIODATI
Questa tipologia di pneumatici è disciplinata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:
Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:
- sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
- numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.
La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
- uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.
VEICOLI A DUE RUOTE
Anche per questo aspetto la Direttiva ministeriale fa definitiva chiarezza, laddove prescrive il testo base dell’ordinanza che gli enti proprietari devono adottare per imporre gli pneumatici invernali o le catene al seguito in un determinato periodo dell’anno, escludendo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma precisando al contempo che, nel periodo di vigenza dell’obbligo, essi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
FONTE: ASAPS