06/08/2016
Br**ta pagina del Consiglio Comunale di ieri sera in cui - tra espressioni di arroganza e decisioni approssimative - prima ancora che le prerogative dei Consiglieri di minoranza, sono stati calpestati l'interesse e l'orgoglio dei Cittadini di Altavilla a vedere cessare lo scempio del Castello Baronale, che si consuma da quasi vent'anni sotto gli occhi di tutti, nell'assoluta indifferenza di chi amministra. Di seguito il testo integrale della "mozione" su cui, illegittimamente, è stato impedito il voto del Consiglio Comunale:
Altavilla Silentina 5 agosto 2016
MOZIONE
Oggetto: Esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto del castello normanno sito in Piazza Umberto I a seguito di comunicazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino del 20-7-2016 ex art. 59 del D.Lgs. 42/2004, acquisita al protocollo del Comune di Altavilla Silentina al n. 7145,
Proponenti: Consiglieri Michele Gallo appartenente al gruppo consiliare “Altavilla Aperta” e Rosario Gallo appartenente al gruppo consiliare “Altavilla nel Cuore”.
Premesso che
- il Castello normanno sito in Piazza Umberto I, oltre ad essere parte fondamentale del patrimonio storico, artistico e culturale di Altavilla Silentina, è classificato bene di interesse storico – artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, giusta notifica del 28.02.1941, con vincolo trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno in data 14 aprile 1941 ai nn. 4842/3488;
- ad oltre diciassette anni dall’acquisto da parte di una società privata che intendeva utilizzarlo per l’esercizio di attività ricettiva ed alberghiera, la proprietà non ha ristrutturato, né ha reso fruibile il bene di che trattasi, il quale è in uno stato di evidente abbandono;
- anzi il Castello è stato oggetto di diversi abusi edilizi tant’è che la SOPRINTENDENZA PER I B.A.P. DI SALERNO E AVELLINO con decreto rep. n. 680 del 17.9.214 trascritto presso i registi immobiliari di Salerno in data 2.12.2014 ai nn. 39436 Reg. Gen. e 32847 Reg. part., notificato al Comune di Altavilla Silentina il 10 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 160 D. lgs. 22.1.2004, n. 42 ordinava alla proprietà il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni;
- dalle risultanze dei registi immobiliari risulta che in data 23.10.2014 a mezzo atto redatto dal notaio Alfredo Limosani di Capri, repertorio 17849/8646, il Castello di che trattasi è stato trasferito ad altra società per effetto di una scissione societaria;
- risulta, ancora, dai RR.II. che in data 27.8.2015 - repertorio n. 3078/7115 - il castello è stato oggetto di ipoteca legale da parte di Equitalia Sud S.p.a. dell’importo di € 549.852,54, a garanzia di un credito tributario vantato dall’erario verso l’allora società proprietaria, dell’importo di € 274.926,27;
- con nota del 20.7.2016, prot. n. 604/E/1 inviata alla Regione Campania- Assessorato al Turismo e Beni Culturali, alla Provincia di Salerno e al Comune di Altavilla Silentina, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino ha comunicato che il Castello di Altavilla Silentina, a mezzo atto di compravendita rogato dal notaio Alfredo Limosani da Capri il 24.6.2016, rep. n. 18646, racc. n. 9232 è stato trasferito dalla Immobiliare Tele A S.r.l. alla società Esuberanza Ingatlanhasznosito Korlatolt Felelossegu Tarsasag con sede a Budapest in Ungheria per il prezzo di € 990.000,00;
- con la medesima nota la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, riferisce che nessuna comunicazione ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 42/2004 è stata effettuata in occasione del trasferimento del castello per effetto della scisisone societaria posta in essere il 23.10.2014 a mezzo atto redatto dal notaio Alfredo Limosani di Capri, repertorio 17849/8646;
- con la medesima nota la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, ritiene, ancora, che tanto il trasferimento effettuato in data 23.10.2014 a mezzo atto redatto dal notaio Alfredo Limosani di Capri, repertorio 17849/8646, quanto quello operato con atto di compravendita rogato dal notaio Alfredo Limosani da Capri il 24.6.2016, rep. n. 18646, racc. n. 9232, siano radicalmente nulli in ragione degli abusi edilizi, che hanno interessato l’immobile di cui si discorre;
- per effetto della richiamata nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, del 20.7.2016 il Comune di Altavilla Silentina, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 42/2004, ha il diritto di esercitare la prelazione, per acquisire la proprietà del castello al prezzo di € 990.000,00;
- la manifestazione di volontà in ordine all’esercizio della prelazione deve intervenire nei termini e nelle forme di cui al richiamato art. 62, commi 2 e 4 del D. lgs. 42/2004, secondo cui: “La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene”. ……”4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.”
- tanto premesso
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Consiglio Comunale
D E L I B E R A
di impegnare il Sindaco e la Giunta affinché esercitino nell’interesse del Comune di Altavilla Silentina esercitino il diritto di prelazione per l’acquisto della proprietà del castello di cui in premessa, nei termini e nelle forme di cui al richiamato art. 62, commi 2 e 4 del D. lgs. 42/2004 effettuando tutti gli opportuni adempimenti.
Michele Gallo Rosario Gallo