18/07/2026
Buone notizie, DOCUMENTO PROVVISORIO in attesa dell’ARRIVO DELLA CIE
In questi mesi le LISTE AZZURRA (presenti in moltissimi distretti Consolari a livello mondiale), a partire da quella di Barcellona, hanno lavorato moltissimo in sede centrale per esporre quali ulteriori passi migliorativi possano essere necessari per l’emissione delle CIE anche presso i Comuni Italiani.
Considerato che la Legge Italiana non permette al Cittadino di avere “doppi documenti” (p.es contemporaneamente la CIE e la Carta di Identità Cartacea) sarebbe potuto succedere (e già succede) che al Cittadino venisse si consegnato un documento di riconoscimento (in buona sostanza la ricevuta della richiesta della CIE) valido fino all’arrivo della CIE in Comune o all’indirizzo segnalato) ma che tale documento non sia (ed infatti non lo è) valido per l’espatrio.
Sono infatti molti i cittadini italiani, residenti in Europa, che NON hanno un passaporto ma esclusivamente la Carta di Identità Elettronica.
A questi connazionali, al momento del presentarsi in Comune per la richiesta della CIE, viene oggi richiesta la consegna della carta di identità cartacea ed agli stessi viene consegnato un documento valido provvisoriamente in Italia ma non utilizzabile per l’espatrio.
Ora, con le nuove disposizioni ministeriali (e di questo ringraziamo il Governo Italiano) a breve verrà fornito al Cittadino, in caso di viaggi urgenti documentati) un documento di identità provvisorio VALIDO PER L’ESPATRIO fino al momento della effettiva consegna della CIE.
Servirà un breve periodo perchè i documenti validi per l’espatrio devono essere riconosciuti, ovviamente, dalla Pubbliche Autorità estere e questo comporta un iter procedurale legato a tali riconoscimenti.
Vi alleghiamo il testo della Circolare:
CIRCOLARE N. 58/2026
OGGETTO: decreto legge n. l08 del 26 giugno 2026 recante disposizion i urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'ertìcacia del documento di identità.
Con il decreto legge n. l 08 del 26 giugno 2026. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, cd in particolare con l' articolo l l, sono state adottate disposizioni in materia di efficacia della carta d' identitù ca11acea c per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), che di seguito si illustrano.
Carta d’identità cartacea
Come è noto, il Regolamento Uc 2025/1208 del 12 giugno 2025 prevede che a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell' emissione.
ln vista dell'approssimarsi della citata scadenza. si è reso necessario ed urgente individuare i casi in cui il predetto documento cartaceo conserva la sua efficacia in ambito nazionale al fine di non determinare interruzioni nei servizi resi al cittadino dalla Pubblica Amministrazione o dai privati e di non determinare discriminazioni od ostacolare l'esercizio di diritti fondamentali o l' accesso a servizi essenziali di rilevanza anche
costituzionale.
A tal fine. il citato articolo 11 dispone, al comma l. che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026. per i quali la carta d'identità cartacea è già stata acquisita ai fini della idcntiticazionc delle parti contraenti. non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla data di scadenza fissata all’atto dell'emissione della carta.
Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo l l prevede che, 111 questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio
2027) il documento d' identità in formato cartaceo, non scaduto) potrà continuare ad essere utilizzaro quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali, assicurative e per
la consegna di posta, per la notifica di atti giudiziari, per il ritiro o deposito di denaro presso
istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali compreso il ritiro della
pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all' estero, nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Si evidenzia che, in nessun caso. il documento cartaceo potrà essere utilizzato per
l'espatrio dopo il 3 agosto p. v .
Si richiama l'attenzione sull'unità circolare dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, esplicativa del decreto-legge in oggetto, che, tra l'altro, evidenzia i documenti di riconoscimento equipollenti alla carta d’identità. tra cui il passaporto che costituisce anche il documento destinato principalmente all’esercizio della facoltà di espatrio.
Documento di identità provvisorio.
Con i commi i 3 e 4 dell’articolo ll del decreto-legge in oggetto si introduce nell"ordinamento un documento di identità provvisorio di durata non superiore a sei mesi non rinnovabile come tale escluso dall"ambito di applicazione del citato Regolamento Ue per espressa previsione dell'art. 2. paragrafo 2 (v. anche Considerando 35) del
medesimo atto normati va europeo.
Il documento provvisorio potrà essere ri lasciato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 3 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. nei casi di urgenza ossia quando il cittadino rappresenti un·esigenza che non consente di attendere i tempi di stampa e consegna della carta carta di identità elettronica o comunque di
programmare il rilascio del documento elettronico in tempo utile ai lini dell"urgenzaprospettata.
Il documento in parola sarà rilasciato con validità per l’espatrio atteso che tra le ipotesi di urgenza può rientrare quella di un viaggio imminente per il cittadino sprovvisto di un altro documento valido per l'espatrio.
Tuttavia al momento de l rilascio. il cittadinodeve essere avvertito che il documento provvisorio potrebbe non essere accettato da alcuni Stati esteri ai tini dell'ammissione ne l proprio territorio.
Il documento provvisorio in questione potrà essere rilasciato fino al 31 dicembre
2027, nelle more del rilascio della carta d'identità elettron ica, al fine di garantire la continuità del processo di graduale sostituzione dei documenti cartacei con quelli elettronici previsto dal Regolamento UE 202511208 e dovrà essere riconsegnato all’atto del ritiro della ClE
Il documento in parola sarà emesso su supporto cartaceo con requisiti di sicurezza
rafforzati rispetto a quelli della attuale carta di identità cartacea, secondo il modello che
sarà adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della Economia e delle Finanze e per la Pubblica amministrazione.
Le modalità di rilascio saranno analoghe a quelle della carta d'identità cartacea con l'impiego delle dotazioni strumentali già a tal fine utilizzate dai Comuni.
Nel rappresentare che il modello di documento è in corso di approvazione e produzione si rinvia alle istruzioni che verranno fornite con successiva circolare.
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-058-servdemo-30-06-2026.pdf