07/06/2026
Rompere lo specchio non cambia l'immagine
La legge funziona. È la politica locale che non ha funzionato. Cittadini, classe politica, classe dirigente, associazioni, scuole, parrocchie, comitati, insieme, cambiamo le logiche.
In questi giorni, dopo il decreto del 4 giugno 2026 con cui il Consiglio dei Ministri ha disposto lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche, a Torre Annunziata si rincorre una tesi che merita di essere affrontata senza ambiguità: «se gli scioglimenti si ripetono — 1993, 2022, 2026 — allora la legge non funziona e va cambiata». È una tesi suggestiva e, proprio per questo, pericolosa. Pericolosa perché sposta il dito dal problema vero. Pretendere di cambiare la legge perché continua a fotografare lo stesso quadro è come pretendere di rompere lo specchio perché non ci piace l'immagine che restituisce. Il problema non è lo specchio. È il metodo di governo locale: la cultura amministrativa che si accampa nelle stanze del Palazzo, l'incapacità — o, peggio, la non volontà — di scegliere ogni giorno di restare al riparo da condizionamenti camorristici.
La legge è uno strumento di tutela della democrazia locale, non un nemico da neutralizzare.
La relazione che fonderà il nuovo scioglimento non è ancora pubblica. Sarebbe scorretto, oggi, anticiparne i contenuti. Ma proprio perché non sappiamo ancora cosa abbia fotografato la Prefettura nel 2026, il modo più onesto e utile di prepararci a leggerla è tornare con calma al 2022: capire come si arrivò allora, quali fatti furono accertati, perché il diritto penale ha poi archiviato molte posizioni senza smentire affatto lo scioglimento amministrativo. Se nel 2026 saranno stati commessi errori analoghi — e lo sapremo presto — questa lettura aiuterà a riconoscerli. Se invece i fatti saranno diversi, aiuterà comunque a distinguere i piani senza farsi ingannare dal revisionismo.
1. Cos'è davvero l'art. 143 TUEL: una misura di prevenzione, non una condanna
L'art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede lo scioglimento dei consigli comunali quando emergono «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori […] ovvero su forme di condizionamento degli stessi». La norma nasce dal D.L. 31 maggio 1991, n. 164 (convertito in L. 22 luglio 1991, n. 221), in piena stagione di stragi di mafia, come strumento amministrativo di prevenzione — non sanzionatorio. Vale, ovviamente, anche per le infiltrazioni di tipo camorristico, che la legge equipara a quelle mafiose.
La Corte Costituzionale lo ha chiarito due volte, con le sentenze n. 103 del 1993 e n. 182 del 2014: la misura non punisce condotte individuali, non presuppone reati, non opera la presunzione di non colpevolezza dell'art. 27 Cost. perché non sanziona nessuno.
Tutela invece un bene collettivo — la libera determinazione degli organi elettivi e l'imparzialità dell'azione amministrativa — di fronte al rischio che la criminalità organizzata penetri, condizioni, inquini.
Il Consiglio di Stato, sezione III, lo ha ribadito in decine di sentenze: lo scioglimento è legittimo «anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia, di per sé, sufficiente a determinare l'esercizio dell'azione penale o l'adozione di misure individuali di prevenzione». E ancora: i fatti «devono essere considerati nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonei a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso». Lo standard probatorio non è quello penale dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» (art. 533 c.p.p.): è il criterio del «più probabile che non».
Questo è il primo punto fermo, da cui non si può prescindere: l'archiviazione o l'assoluzione penale degli amministratori non smentisce lo scioglimento.
I due procedimenti misurano cose diverse, con strumenti diversi, secondo standard diversi. Possono — e spesso devono — coesistere. Lo dice la Corte Costituzionale. Lo dice il Consiglio di Stato. Lo dice la legge.
2. Una storia lunga: 1993, 2013, 2022. Tre tappe, una stessa diagnosi
1993 — Il primo scioglimento
La città fu già oggetto, nel giugno 1993, di un provvedimento dissolutorio per infiltrazioni camorristiche in attuazione del D.L. 164/1991. La relazione prefettizia che fonderà lo scioglimento del 2022 ricorda testualmente che in quell'occasione si accertò «la forma più grave di inquinamento della res publica, caratterizzata dalla identità tra rappresentanti della comunità locale ed esponenti malavitosi». La promessa, allora, era netta: voltare pagina, riannodare un patto fra città e istituzioni. Quella promessa, come si vedrà, è rimasta in larga parte inevasa.
2013 — La commissione di accesso senza scioglimento
Nel 2013, sotto l'amministrazione che governò la città dal 2012 al 2017, la Prefettura di Napoli dispone una procedura di accesso ex art. 1, comma 4, D.L. 629/1982. Gli accertamenti vertono su «episodi di brogli elettorali» e «atti intimidatori», su vicende relative ad appalti pubblici, servizi cimiteriali, l'appalto per il nuovo Palazzo di Giustizia, il comodato dei capannoni "ex-Metalfer", la demolizione di opere abusive, oltreché su «presunti rapporti intercorrenti tra alcuni amministratori ed esponenti della criminalità organizzata».
Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 4 settembre 2013 valuta di non ravvisare gli «elementi rilevanti, concreti e univoci» richiesti dall'art. 143 TUEL per lo scioglimento. Il Ministro pro tempore sceglie la via meno drastica: una diffida. Il 7 gennaio 2014, il Prefetto di Napoli intima all'allora sindaco di adottare specifici provvedimenti per «rimuovere le illegalità riscontrate dalla Commissione d'indagine».
Era quello, in retrospettiva, il primo bivio. La diffida del 2014 era una seconda possibilità. La storia successiva dimostra che non fu colta.
2016 — La relazione del MEF e i ventuno rilievi ignorati
Il 12 settembre 2016, gli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze depositano una relazione che elenca 21 contestazioni alla gestione amministrativo-contabile dell'ente. L'amministrazione successiva, insediatasi nel giugno 2017, anziché correggere, sceglie — nelle parole della relazione prefettizia — «una tendenziale prosecuzione dell'attività amministrativa in continuità con quella della precedente maggioranza». Il responsabile dell'ufficio interessato si spinge a sostenere che «i rilievi del MEF non hanno alcun fondamento né trovano un'adeguata giustificazione».
2020-2021 — I segnali che non furono ascoltati
Tra il 30 settembre 2020 e il 10 maggio 2021 si tengono quattro distinti Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicati a Torre Annunziata (30.9.2020, 3.12.2020, 4.2.2021, 10.5.2021). In quelle sedi il Prefetto rivolge al primo cittadino dell'epoca inviti formali a operare sul controllo del territorio, in particolare sul completamento dell'impianto di videosorveglianza. Un quinto Comitato, il 19 maggio 2021, è convocato specificamente sul tema: si accerta che, delle 54 telecamere installate, molte non sono funzionanti. Gli inviti — come scriverà il Prefetto — sono «sostanzialmente ignorati».
Il 5 ottobre 2021 il Ministro dell'Interno conferisce al Prefetto la delega per l'esercizio dei poteri di accesso. Il 14 ottobre 2021 è costituita la commissione d'indagine ex art. 143 TUEL. Il 15 ottobre 2021 la commissione si insedia. Dopo una proroga concessa il 23 dicembre 2021, i lavori si chiudono il 7 marzo 2022 con la relazione conclusiva. Per la cronaca della chiusura della commissione e l'iter successivo, Il Mattino, 7 marzo 2022: https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/camorra_comune_torre_annunziata-6545142.html
Nel frattempo, il 7 febbraio 2022, la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli emette un decreto di perquisizione e sequestro ex artt. 247 ss. c.p.p. nei confronti di numerosi esponenti dell'amministrazione comunale. Il 10 febbraio 2022 il decreto è notificato. Le conseguenze politiche sono immediate: oltre la metà dei consiglieri si dimette. Con DPR del 23 febbraio 2022 il consiglio è sciolto ex art. 141, comma 1, lett. b, n. 4 TUEL per riduzione dell'organo assembleare sotto la soglia di funzionamento. Già allora, la commissione d'indagine ex art. 143 è al lavoro: la sua conclusione è solo questione di tempo. Per la ricostruzione del blitz DDA e dei rapporti contestati fra il sindaco dell'epoca e il soggetto controindicato vicino al clan, Giustizia News24, 16 febbraio 2022: https://www.giustizianews24.it/2022/02/16/linchiesta-su-clan-e-politica-travolge-torre-annunziata-il-sindaco-ascione-indagato-getta-la-spugna-e-si-dimette/
Il 28 marzo 2022 il Prefetto sente il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal Procuratore della DDA di Napoli e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il 31 marzo 2022 la relazione prefettizia è trasmessa al Ministro. Il 3 maggio 2022 il Ministro deposita la propria relazione al Presidente della Repubblica. Il 5 maggio 2022 il Consiglio dei Ministri delibera lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Con DPR del 6 maggio 2022 il consiglio comunale è sciolto ex art. 143 TUEL ed è nominata una commissione straordinaria per 18 mesi. Il decreto, con allegata la relazione del Ministro dell'Interno, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2022.
3. Cosa accertò davvero la relazione prefettizia del 2022
La relazione del Prefetto di Napoli, che fonda il DPR del 6 maggio 2022, è un documento pubblico. Non è un atto di accusa penale: è un accertamento amministrativo di vulnerabilità dell'ente rispetto alle organizzazioni camorristiche del territorio. Per la ricostruzione integrale della relazione del Ministro dell'Interno, con riferimenti nominativi a tutti i protagonisti, TerranostraNews, 22 maggio 2022: https://www.terranostranews.it/2022/05/22/lo-scioglimento-del-comune-di-torre-annunziata-pubblicate-le-motivazioni-le-gare-gli-affidamenti-il-ruolo-di-onda-e-limmobilismo-di-ascione/
E NapoliToday, 25 maggio 2022: https://www.napolitoday.it/cronaca/scioglimento-comune-torre-annunziata-motivazioni.html
Il contesto criminale. La relazione inquadra il territorio come storicamente segnato dall'operatività di un clan camorristico apicale, di un clan rivale formatosi negli anni Ottanta per scissione, e di tre famiglie minori attive nel narcotraffico, nelle estorsioni e nel controllo di porzioni della città storica trasformate in «piazze di spaccio e veri e propri fortini sotto il controllo della criminalità organizzata».
La figura del soggetto di raccordo. L'organo ispettivo individua un soggetto «controindicato»: formalmente dipendente di una società partecipata addetta alla raccolta rifiuti, applicato presso un ente regionale, legato da rapporto di parentela diretta a un esponente apicale del clan storico cittadino. Quel soggetto — secondo gli accertamenti — assunse «il ruolo di interlocutore privilegiato del sindaco e di altri amministratori comunali, fino ad assumere quello di garante della continuità amministrativa dell'ente». La relazione documenta la sua presenza, ostentata e ingiustificata, in sedute del consiglio comunale, dove «si è adoperato in più occasioni per ottenere il numero legale in aula, per garantire la coesione della maggioranza consiliare e la prosecuzione della consiliatura». Si rileva, inoltre, che nei giorni di quelle sedute il dipendente «risultava assente dal lavoro per malattia». Quel potere, secondo gli accertamenti, era esercitato «anche nei confronti dei consiglieri di minoranza». Sulla figura, Il Gazzettino Vesuviano, 23 maggio 2022: https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2022/05/23/relazione-motivazioni-scioglimento-camorra-comune-torre-annunziata/
Il vice sindaco minacciato. Un episodio, riportato testualmente, da solo dice molto: il vice sindaco di quell'amministrazione, avvicinato da «loschi individui», non si rivolse alle forze di polizia. Avvertì invece il soggetto sopra descritto — dipendente comunale legato per parentela a un esponente apicale di un clan camorristico, e privo di qualsiasi qualifica o ruolo istituzionale che giustificasse quel ricorso. La commissione qualifica la condotta come prova del «condizionamento dell'intero organo consiliare».
L'aggressione e la mancata testimonianza del primo cittadino. Nel corso della precedente consiliatura un dipendente comunale — ritenuto vicino ad ambienti criminali — aggredì un altro dipendente, alla presenza del sindaco dell'epoca. Convocato per due volte come testimone nel procedimento disciplinare, il sindaco non si presentò. La relazione qualifica la mancata testimonianza come «una chiara manifestazione di soggezione della politica all'assoluta predominanza dei mafiosi locali».
L'impianto di videosorveglianza incompleto. Delle 54 telecamere installate, molte non funzionanti. La commissione rileva nell'amministrazione «la mancanza di volontà nel compulsare gli uffici competenti tanto da far presumere "una precisa volontà di ritardare"» l'installazione di un valido ausilio alle forze di polizia. La stessa procedura di gara era stata oggetto, secondo gli atti DDA, di interesse del soggetto controindicato sopra descritto.
La società partecipata in house. Affidataria dal 2014 della gestione integrata dei rifiuti, della pulizia degli edifici comunali, della manutenzione del verde, della sosta a pagamento. La maggior parte dei suoi dipendenti, secondo la relazione, è risultata «legata da vincoli di parentela o di frequentazione con esponenti appartenenti alla locale criminalità organizzata». Diverse delle ditte di cui la partecipata si è avvalsa sono risultate «controindicate»: una destinataria di interdittiva antimafia atipica del 16 gennaio 2012, un'altra di interdittiva del 22 gennaio 2021, una terza in affidamento diretto ininterrotto dal 2017 — in «evidente violazione del principio di rotazione» — il cui amministratore è risultato avere legami familiari con una nota famiglia camorristica. Il controllo analogo dell'ente — obbligo giuridico in tutti gli affidamenti in house — non risulta essere mai stato esercitato. Per il quadro complessivo delle cinquanta ditte finite nella relazione, Metropolis, 27 maggio 2022: https://www.metropolisweb.it/2022/05/27/clan-politica-torre-annunziata-50-aziende-nel-mirino-dellantimafia/
Affidamenti, white list e interdittive. Il servizio di pulizia degli arenili pubblici fu affidato direttamente — per due mesi — a una ditta non iscritta nelle white list prefettizie, e dunque non assegnataria possibile, già destinataria di altre commesse comunali in violazione del principio di rotazione, il cui amministratore «ha gravi precedenti penali ed è stato controllato in compagnia di un soggetto pregiudicato avente relazioni familiari con un esponente di spicco di un locale clan camorristico». Stessa anomalia nell'affidamento diretto del servizio di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati a una società non in white list. Più grave ancora: la gara MEPA per lavori di piantatura e incremento del verde cittadino, per un importo di € 529.477,74, si concluse con l'aggiudicazione a una ditta «destinataria di interdittiva antimafia, emessa il 31 marzo 2020 dalla prefettura di Napoli». In vigenza dell'interdittiva, con delibera giuntale n. 135 del 22 luglio 2020, fu approvata in favore della stessa società una perizia di variante per lavori aggiuntivi di € 33.443,35, oltre oneri — lavori che si conclusero appena nove giorni dopo, l'11 agosto 2020, con liquidazione di € 468.274,00.
Una concessione demaniale di lungo corso. Tra le criticità accertate nel 2022 figura una concessione demaniale balneare di rilevante valore economico, già segnalata dalla commissione d'accesso del 2013 — che ne aveva all'epoca chiesto la revoca, senza che vi si desse seguito. La relazione prefettizia del 2022 ne rilevava il perdurare in capo a soggetti ritenuti controindicati sotto il profilo della normativa antimafia. Su quella concessione la gestione commissariale ha avviato, dal 2023 in poi, un procedimento di decadenza per inadempienze contrattuali e irregolarità tecniche, conclusosi con una determina di revoca nel febbraio 2025. La vicenda è oggi pendente davanti alla giustizia amministrativa: il TAR Campania ha confermato la decadenza nell'aprile 2026, il Consiglio di Stato ha successivamente concesso una sospensiva. Il dato che va trattenuto, ai fini di questo post, è uno solo: una criticità segnalata per la prima volta nel 2013 è stata affrontata sul piano amministrativo solo dopo il 2022, e per arrivare a una soluzione definitiva ha richiesto — e sta tuttora richiedendo — un percorso giudiziario complesso. È esattamente la misura del ritardo strutturale di cui parla questo post. Per la cronaca dettagliata della vicenda, Il Mattino, 1 marzo 2025: https://www.ilmattino.it/napoli/area_metropolitana/lido_azzurro_stop_licenza_spiaggia_nera_vip-8688418.html
E Metropolis, 14 aprile 2026: https://www.metropolisweb.it/2026/04/14/torre-annunziata-lido-azzurro-spiaggia-libera/
I beni confiscati alla criminalità. Tredici immobili a disposizione del Comune. Gli accertamenti hanno rilevato «ritardi nei sopralluoghi», «incertezza e confusione nella gestione», e — fatto paradigmatico — un appartamento confiscato «occupato abusivamente da un soggetto avente legami con esponenti camorristici locali», peraltro dichiarato non abitabile.
Le frequentazioni nel consiglio. La commissione segnala che in consiglio sedevano «ben 13 membri già in carica nella passata consiliatura, e tra questi 5 sono nell'assise da due mandati consecutivi», con presenza, fra gli amministratori, di «numerosi soggetti aventi legami familiari e frequentazioni con esponenti della locale criminalità organizzata, nonché di altri denunciati per vari reati». Non si tratta — è bene precisarlo — di responsabilità penali; si tratta di un quadro di prossimità che la legge considera, in sede preventiva, indizio di possibile condizionamento.
Le omissioni dell'apparato burocratico. Il segretario generale, nella relazione ex art. 147 bis TUEL per il 2021, aveva segnalato «la violazione sistematica, ad opera dell'ufficio tecnico comunale, della normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011». Anche i rilievi MEF rimasero senza riscontro. L'organo politico ha mostrato — sono parole della relazione — «il totale disinteresse circa la corretta gestione amministrativo-contabile dell'ente locale».
Sommati e considerati nel loro insieme — come la giurisprudenza impone — questi elementi integrano in modo paradigmatico il presupposto dell'art. 143 TUEL: un quadro concreto, univoco e rilevante di vulnerabilità dell'istituzione comunale rispetto alla pressione delle organizzazioni camorristiche del territorio.
4. Le archiviazioni del 2024: cosa dicono, e cosa non dicono
Nel maggio 2024 la DDA di Napoli ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di dodici ex amministratori — fra cui il sindaco dell'epoca e diversi assessori — per i reati di associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione aggravata dall'aggravante mafiosa e altri. La notizia, con i passaggi salienti della richiesta, è stata ampiamente diffusa dalla stampa nell'estate 2024 (Lo Strillone, 5 agosto 2024: https://lostrillone.tv/torre-annunziata-infiltrazioni-della-camorra-al-comune-archiviate-le-accuse-solo-malcostume-dilagante/47390.html — Giustizia News24, 8 agosto 2024: https://www.giustizianews24.it/2024/08/08/camorra-in-comune-a-torre-a-inchiesta-archiviata-accuse-cadute-per-ex-sindaco-caso-chiuso-per-generale-de-pascale/).
Le parole della Procura, però, vanno lette nella loro interezza, non per titoli. La DDA scrive che le indagini non hanno raggiunto la soglia della «ragionevole previsione di condanna» richiesta dalla riforma Cartabia, ma aggiunge — testualmente, come riportato dalla stampa — che sono stati accertati «solo episodi di malcostume nella gestione amministrativa del Comune di Torre Annunziata» e che, sull'ipotesi corruttiva, era «solo palese un clima diffuso di soggezione» della politica torrese verso il soggetto controindicato vicino al clan apicale cittadino, «che interveniva arbitrariamente nelle scelte del Comune».
Letta per intero, l'archiviazione non smentisce affatto la relazione prefettizia: ne conferma l'impianto, sia pure con il diverso linguaggio del diritto penale. La Procura ammette il malcostume amministrativo e il clima di soggezione, ma rileva che — sul piano penale — questi elementi non integrano il reato di associazione mafiosa, che richiede una soglia probatoria diversa e molto più alta. Il filone corruttivo, peraltro, prosegue in sede ordinaria, dove un dirigente apicale dell'ente è già stato condannato in primo grado a sei anni per il reato di cui all'art. 319 quater c.p. È utile ricordare anche che, nel maggio 2023, il Tribunale di Torre Annunziata si era pronunciato sull'incandidabilità, escludendo dalla vita politica per cinque anni l'ex sindaco e sei suoi collaboratori. Per la sentenza, Lo Strillone, 12 maggio 2023: https://lostrillone.tv/incandidabilit-ascione-e-i-suoi-fedelissimi-manovrati-da-onda-era-il-nipote-del-boss-a-comandare/41933.html
Tre conseguenze pratiche da fissare bene: il fatto che non vi siano state condanne penali per associazione mafiosa non significa che il Comune non fosse condizionato dalla camorra; il fatto che gli amministratori siano stati archiviati non significa che lo scioglimento fosse infondato; la legge tiene insieme i due piani perché sono diversi, e li tiene insieme correttamente.
5. Perché lo "scatto in avanti" non c'è stato
Il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, parlando pubblicamente nei mesi successivi al primo scioglimento, indicò con chiarezza la via: serviva uno scatto in avanti della politica locale. Non bastava aspettare i magistrati e i prefetti. Serviva un cambio di metodo, una nuova capacità di selezione delle classi dirigenti, una pretesa quotidiana di legalità nelle procedure, una vigilanza preventiva sulle frequentazioni, una rottura simbolica e sostanziale con la continuità dei volti e delle logiche che da decenni governavano la città.
Non parlo da spettatore. All'indomani dell'insediamento della Giunta che si è dovuta dimettere il mese scorso, il Gruppo Territoriale M5S di Torre Annunziata aveva chiesto formalmente alla maggioranza la sottoscrizione di un patto di legalità: un documento politico vincolante che impegnasse amministrazione e opposizione su criteri di trasparenza, discontinuità rispetto alle pratiche consociative del passato, contrasto a qualsiasi forma di clientelismo, vigilanza preventiva sulle frequentazioni e sulle procedure. Quella richiesta non fu mai accolta. Mi fu detto, all'epoca, che chiedere un patto di legalità equivaleva a stilare «liste di proscrizione». Le parole pronunciate dal Procuratore della Repubblica il 5 maggio 2026 — su «opacità», «inerzie» e «illegalità in seno all'amministrazione» — e il decreto del 4 giugno hanno reso, oggi, quella richiesta e quella mancata sottoscrizione un dato politico oggettivo. Non era una lista di proscrizione: era una bussola. E quella bussola è stata rifiutata.
Quello scatto, dunque, non c'è stato. Non sappiamo ancora cosa dirà la relazione che fonderà il decreto del 4 giugno 2026. Ma il fatto stesso che, a meno di quattro anni dal primo scioglimento e dopo una sola consiliatura, lo Stato sia stato costretto a intervenire di nuovo con lo strumento più drastico previsto dal nostro ordinamento — di nuovo per infiltrazioni camorristiche — ci impone una domanda secca:
che cosa è stato fatto, in questi quattro anni, perché Torre Annunziata diventasse meno vulnerabile?
Quali frequentazioni sono state interrotte? Quali procedure sono state messe al riparo? Quale classe dirigente è stata davvero rinnovata?
Sull'antefatto del nuovo scioglimento — la nomina della commissione di accesso del gennaio 2026, le indagini sui mancati sgomberi e sulla processione religiosa — Il Fatto Quotidiano, 3 gennaio 2026: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/01/02/torre-annunziata-scioglimento-camorra-commissione-notizie/8243792/
La risposta arriverà dai documenti istituzionali che leggeremo nelle prossime settimane. Quello che possiamo dire fin da oggi è che, se il 2026 dovesse rivelare anche solo in parte un copione simile al 2022 — le stesse logiche, gli stessi volti, le stesse zone d'ombra — non sarebbe un fallimento della legge. Sarebbe un fallimento della politica locale che, avendo avuto due moniti già nel 1993 e nel 2022, non ha saputo o voluto cambiare metodo.
6. Cosa non bisogna fare, e cosa bisogna fare
Non bisogna cambiare la legge. L'art. 143 TUEL non è il problema. È, anzi, una delle più sofisticate misure di tutela della democrazia locale che il nostro ordinamento conosca. Distingue rigorosamente fra responsabilità penale individuale e vulnerabilità istituzionale; protegge i diritti degli amministratori innocenti — che possono essere archiviati, come è giusto — e protegge al tempo stesso la comunità, che ha diritto a istituzioni libere da condizionamenti. Chi propone di cambiarla, o di alzarne la soglia, propone in realtà di rendere più difficile l'intervento dello Stato — e dunque più facile la pressione dei clan. Non è un caso che le richieste di "riforma" di solito vengano da chi ha avuto a che fare con uno scioglimento.
Bisogna cambiare il metodo di governo locale. Significa scegliere collaboratori sulla base di competenza e affidabilità, non di equilibri di consenso. Significa pretendere che ogni affidamento, ogni delibera, ogni nomina passi attraverso il setaccio della normativa antimafia — white list, certificazioni, rotazione, controllo analogo sulle partecipate — prima che la Prefettura debba ricordarcelo. Significa rispondere senza indugio agli inviti dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Significa che, quando un amministratore riceve minacce, va dai carabinieri, non da un conoscente legato per parentela a un clan.
Significa che, quando un consigliere comunale ha frequentazioni che la sua coscienza sa essere ambigue, sceglie da sé di farsi da parte, prima ancora che lo facciano gli ispettori.
Significa che, quando un dirigente sostiene che i rilievi del Ministero «non hanno fondamento», quel dirigente viene rimosso, non difeso.
Significa, infine, che gli strumenti politici di garanzia — come il patto di legalità che il M5S territoriale aveva proposto e che non fu accolto — vengano ripresi sul serio: non come carta da firmare per la fotografia, ma come impegno pubblico, verificabile e vincolante, da parte di tutte le forze rappresentate in consiglio.
La prossima amministrazione, che la commissione straordinaria consegnerà fra diciotto mesi al voto, dovrebbe partire da lì.
Bisogna leggere, studiare, capire. La relazione del Ministro dell'Interno del 3 maggio 2022 è un documento pubblico. Il DPR del 6 maggio 2022 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sentenza di condanna in primo grado dell'ex capo dell'Ufficio Tecnico è un documento pubblico. Le ricostruzioni della stampa locale e nazionale sono disponibili online.
Chi vuole davvero bene a questa città deve smettere di cercare scorciatoie nei titoli di giornale e iniziare a leggere le carte.
Non per gusto della denuncia, ma per costruire una cittadinanza consapevole — l'unico vero antidoto, nel lungo periodo, al condizionamento criminale.
Bisogna, soprattutto, evitare il revisionismo. Dire oggi che lo scioglimento del 2022 fu un errore perché la Procura ha archiviato è un'operazione intellettualmente disonesta. La Procura, lo ribadiamo, ha archiviato per insufficiente prova del reato, ma ha contestualmente accertato il «malcostume» e il «clima diffuso di soggezione». Confondere i due piani è esattamente il modo migliore per non capire, e dunque per ripetere.
7. Dove leggere le carte
In questo post si è parlato — per quanto possibile — di funzioni e incarichi, non di nomi. Non per reticenza, ma per il rispetto dovuto a chi gode oggi dell'archiviazione penale che il diritto riconosce e a chi, pur non avendo responsabilità penali, è stato comunque coinvolto in una vicenda complessa. La storia, però, è raccontabile per intero — e va raccontata per intero. I link che seguono rinviano a fonti istituzionali e a ricostruzioni giornalistiche dell'epoca che fanno tutti i nomi e ricostruiscono ogni passaggio. Per legge, lo scioglimento dei comuni è un atto trasparente: chiunque può consultare i documenti che lo fondano.
Le fonti istituzionali
Il DPR di scioglimento del 6 maggio 2022 e la relazione del Ministro dell'Interno. Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2022, a pagina 22. L'atto si intitola «Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2022 — Affidamento della gestione del Comune di Torre Annunziata ad una commissione straordinaria».
Sommario della Gazzetta: https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2022-05-20&numeroGazzetta=117
PDF integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/05/20/117/sg/pdf
Il comunicato del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2022 (n. 76), con il testo della deliberazione di scioglimento: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-76/19767
Il comunicato del nuovo scioglimento del 4 giugno 2026 per infiltrazioni camorristiche (n. 176), nel quale il Governo motiva il provvedimento «in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa»: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-176/31997
Il database di Avviso Pubblico, associazione nazionale di enti locali contro mafie e corruzione, con archivio ragionato di tutti i provvedimenti dissolutori dal 1991, sentenze TAR e Consiglio di Stato, mappe interattive: https://www.avvisopubblico.it/home/category/comuni-sciolti/
Le ricostruzioni della stampa
-Il Mattino, 7 marzo 2022 — chiusura della commissione d'accesso e iter verso lo scioglimento: https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/camorra_comune_torre_annunziata-6545142.html
-Giustizia News24, 16 febbraio 2022 — dettagli del decreto DDA e delle gare contestate: https://www.giustizianews24.it/2022/02/16/linchiesta-su-clan-e-politica-travolge-torre-annunziata-il-sindaco-ascione-indagato-getta-la-spugna-e-si-dimette/
-TerranostraNews, 22 maggio 2022 — ricostruzione integrale della relazione del Ministero: https://www.terranostranews.it/2022/05/22/lo-scioglimento-del-comune-di-torre-annunziata-pubblicate-le-motivazioni-le-gare-gli-affidamenti-il-ruolo-di-onda-e-limmobilismo-di-ascione/
-Il Gazzettino Vesuviano, 23 maggio 2022 — focus sul ruolo del soggetto di raccordo: https://www.ilgazzettinovesuviano.com/2022/05/23/relazione-motivazioni-scioglimento-camorra-comune-torre-annunziata/
-NapoliToday, 25 maggio 2022 — sintesi delle motivazioni: https://www.napolitoday.it/cronaca/scioglimento-comune-torre-annunziata-motivazioni.html
-Metropolis, 27 maggio 2022 — le cinquanta ditte finite nella relazione antimafia: https://www.metropolisweb.it/2022/05/27/clan-politica-torre-annunziata-50-aziende-nel-mirino-dellantimafia/
-Lo Strillone, 12 maggio 2023 — la sentenza di incandidabilità del Tribunale: https://lostrillone.tv/incandidabilit-ascione-e-i-suoi-fedelissimi-manovrati-da-onda-era-il-nipote-del-boss-a-comandare/41933.html
- Lo Strillone, 5 agosto 2024 — sull'archiviazione DDA: https://lostrillone.tv/torre-annunziata-infiltrazioni-della-camorra-al-comune-archiviate-le-accuse-solo-malcostume-dilagante/47390.html
- Giustizia News24, 8 agosto 2024 — sui contenuti della richiesta di archiviazione: https://www.giustizianews24.it/2024/08/08/camorra-in-comune-a-torre-a-inchiesta-archiviata-accuse-cadute-per-ex-sindaco-caso-chiuso-per-generale-de-pascale/
- Il Mattino, 1 marzo 2025 — la revoca della concessione demaniale balneare: https://www.ilmattino.it/napoli/area_metropolitana/lido_azzurro_stop_licenza_spiaggia_nera_vip-8688418.html
- Metropolis, 14 aprile 2026 — la conferma della decadenza da parte del TAR: https://www.metropolisweb.it/2026/04/14/torre-annunziata-lido-azzurro-spiaggia-libera/
- Il Fatto Quotidiano, 3 gennaio 2026 — apertura della nuova commissione d'accesso e antefatti del decreto del 4 giugno 2026: https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/01/02/torre-annunziata-scioglimento-camorra-commissione-notizie/8243792/
In chiusura
Il 4 giugno 2026 Torre Annunziata si è ritrovata, per la terza volta in trentatré anni, di fronte allo strumento più drastico che il nostro ordinamento conosce — e di nuovo per la stessa ragione: il condizionamento delle organizzazioni camorristiche. Non sappiamo ancora con precisione perché lo scioglimento sia arrivato proprio ora. Lo sapremo presto, quando la relazione sarà pubblica. Ma sappiamo già — perché lo abbiamo già visto due volte — cosa succede quando una città non ha il coraggio di fare lo scatto in avanti che le viene richiesto: succede che, qualunque amministrazione si insedi, prima o poi il quadro torna a essere lo stesso.
Non perché le persone siano necessariamente colpevoli — molte sono innocenti, e il diritto penale lo dimostra. Ma perché le logiche non sono cambiate.
Quel cambio di logica non lo farà la legge al posto nostro. Non lo farà il Prefetto, non lo farà la DDA, non lo farà nemmeno la commissione straordinaria nei prossimi diciotto mesi.
Quel cambio di logica lo possiamo fare solo noi: cittadini, classe politica, classe dirigente, associazioni, scuole, parrocchie, comitati. Insieme, e con il coraggio di guardarci allo specchio — senza romperlo.
La legge non si tocca. Si tocchi, finalmente, il modo di governare.
Sen. Orfeo Mazzella