12/06/2026
FUTURA LEGGE PROFESSIONALE PER GLI AVVOCATI: I PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO FORENSE
INFO N°1027
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Cari colleghi,
la futura legge professionale per gli avvocati in virtù del testo della legge delega, approvata - ad oggi - solo alla Camera dei Deputati , dovrà seguire - per i principi generali - i seguenti principi e criteri direttivi.
a) prevedere che la disciplina dei princìpi generali dell’ordinamento forense:
1) garantisca la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell’avvocato nel garantire il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;
2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l’organizzazione e l’esercizio, al fine di assicurare l’idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l’affidamento della collettività e degli assistiti;
3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell’albo degli avvocati, precisando che:
3.1) fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sono attività esclusive dell’avvocato
- l’assistenza,
- la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali,
- nelle procedure arbitrali rituali,
- nella negoziazione assistita e
- nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice;
3.2) fuori dei casi in cui sussistono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati;
3.3) è comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, specificando che, se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere svolte anche in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e che, se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse avente rilevanza sociale e riferibile a un gruppo non occasionale, le stesse attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati e iscritti;
4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all’albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all’attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l’ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;
5) limiti l’uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l’uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l’iscrizione;
6) ripristini l’istituto del giuramento dell’avvocato;
Nel caso in cui voleste ricevere il testo definitivo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, potete inviarci un messaggio whatsapp al numero 3358238762.
Con l'impegno di sempre. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
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