25/02/2026
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Riforma Nordio per la Giustizia - separazione delle Carriere
Il codice di procedura penale, con il rito cosiddetto accusatorio, è stato introdotto in Italia con il D.P.R. n. 477 del 22 settembre 1988. Introduzione nel nostro ordinamento del processo tra le parti pubbliche e private.
La modifica dell’art. 111 della Costituzione è avvenuta con la legge Costituzionale N. 2 del 23 novembre 1999 che, al secondo comma, prevede espressamente: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”.
L’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea prevede che:” Ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente ed imparziale, precostituito per legge”.
Orbene sarebbero sufficienti questi richiami normativi per affermare, come coerente e giuridicamente corretta, sia l’introduzione di una carriera separata tra magistrato inquirente - requirente e magistrato giudicante (quest’ultimo deve essere, appunto, terzo, indipendente ed imparziale).
La riforma, approvata dal Parlamento Italiano ma che necessita del Referendum ai sensi dell’art. 138 Costituzione, prevede due Consigli della Magistratura, diversi e separati – uno per i Giudici e uno per i PM - ed un’Alta Corte per i procedimenti disciplinari. E’ falsa, pertanto, ogni affermazione che descrive la funzione del Pubblico Ministero sottoposta al controllo del Governo dello Stato o in generale al controllo del “potere politico”.
La riforma rafforza, invece, la figura del Giudice terzo ed imparziale, che diventa distante dalle parti (accusa pubblica e privata e difesa), non condividendo con una di essa (con i PM) la carriera e lo stesso Organo di Autogoverno (Consiglio Superiore della Magistratura).
La separazione delle carriere, prevedendo, poi, il sorteggio e non più la nomina dei membri dei CSM e dell’Alta Corte di disciplina, rende equa e non influenzabile la composizione degli organi costituzionali (caso Palamara).
L’Italia con tale riforma si allinea, quasi, a tutti gli Stati democratici che prevedono forme di separazione netta tra carriere dei funzionari dell’accusa e il Giudice del processo (si pensi alla Francia, Germania, Stati Uniti, Spagna ecc…).
SENZA QUESTA RIFORMA COSTITUZIONALE NON CI SARANNO SUCCESSIVI INTERVENTI LEGISLATIVI PER MODIFICARE O ELIMINARE LA COSIDDETTA “Cartabia” sia nel codice di procedura penale che civile. Si arresterà inevitabilmente il processo riformista della giustizia sia per la presenza delle norme inquisitorie in materia penale e per espressa volontà di rendere il processo civile solo cartolare, come voluto da buona parte della magistratura, la stessa che manifesta, oggi, per il NO.