16/12/2024
NUOVA INFORMATIVA NASPI
- Dal 24 novembre 2024, chi presenta domanda per la disoccupazione sarà automaticamente iscritto alla piattaforma SIISL, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa del ministero del lavoro gestita dall'Inps.
- Tutte le richieste di assegno di disoccupazione Naspi e Dis-Coll una volta accettate e in pagamento, saranno inserite nel sistema. Il beneficiario avrà poi 15 giorni di tempo per accedere alla piattaforma e completare le informazioni necessarie per attivare il patto di attivazione digitale, aggiornare il proprio curriculum, redigere il patto di servizio personalizzato che sarà poi finalizzato dal centro per l'impiego e selezionare le agenzie per il lavoro di preferenza.
- Solo a questo punto, il beneficiario avrà accesso alle offerte di lavoro e alle opportunità formative disponibili sulla piattaforma. Il decreto numero 174 del - disciplinando l'implementazione del portale Siisl - ricorda come i beneficiari dell'assegno di disoccupazione devono recarsi presso il Centro per l'Impiego per stipulare un patto di servizio per la ricerca di lavoro, partecipare a corsi di formazione e orientamento.
Pertanto i percettori dell'assegno di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ASDI o altre forme di sussidio che - senza un giustificato motivo - non rispettano tali obblighi - rischiano di incorrere in sanzioni progressive, che possono arrivare fino alla perdita del beneficio e dello stato di disoccupazione.
Quando si perde l'assegno di disoccupazione
Se si manca di presentarsi alle convocazioni o appuntamenti si incorre:
- Alla prima mancanza nella decurtazione di 1/4 di una mensilità;
- Alla seconda mancanza si perde l'interra mensilità;
- Alla terza il diritto al sussidio.
Se non si seguono corsi di orientamento si perde:
- Per la prima mancanza - una mensilità;
- Alla seconda il sussidio.
Così se si rifiuta una offerta di lavoro - in linea con le proprie competenze e qualifiche - si perde lo stato di disoccupazione.
- L’inattività, con periodicità mensile, sulla piattaforma SIISL, può determinare anche la perdita del beneficio.