07/04/2026
Si ritiene opportuno portare all'attenzione i principali aggiornamenti in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM) derivanti dalle più recenti deliberazioni assunte dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nelle sedute del 20 novembre 2025 e del 5 marzo 2026, e trasmesse dalla FNOMCeO con Comunicazione n. 35.
Le suddette delibere introducono elementi di rilievo sia con riferimento all'obbligo formativo individuale, sia in relazione alle modalità di acquisizione dei crediti ECM e alla disciplina di specifiche fattispecie.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
🔵 Obbligo formativo triennale 2026-2028
È confermato in 150 crediti ECM l'obbligo formativo per il triennio 2026-2028. Contestualmente, in attuazione delle disposizioni normative vigenti, è stato prorogato al 31 dicembre 2028 il termine per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2023-2025, con possibilità di trasferimento dei crediti maturati fino al 30 giugno 2029.
🔵 Tematiche di interesse nazionale
Sono state individuate le tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028 (tra cui sanità digitale, gestione delle patologie croniche, vaccini e strategie vaccinali, salute mentale, HTA, medicina di genere, emergenze infettive).
Per le attività formative afferenti a tali ambiti è previsto un meccanismo premiale che consente una maggiore valorizzazione dei crediti acquisiti, favorendo il raggiungimento dell'obbligo formativo individuale.
🔵 Disciplina dei crediti per docenza e altri ruoli
Sono state aggiornate le modalità di attribuzione dei crediti ECM per i professionisti coinvolti in qualità di docenti, moderatori, tutor o relatori:
- ai docenti è riconosciuto un credito ogni 20 minuti di attività didattica;
- ai moderatori è attribuito un credito per ciascuna sessione, fino a un massimo di tre crediti per evento;
- non è consentita la cumulabilità dei crediti tra il ruolo di responsabile scientifico e altri ruoli nel medesimo evento;
- è invece ammessa la cumulabilità tra funzioni di docente, relatore, tutor e moderatore, nei limiti previsti.
🔵 Responsabile scientifico degli eventi ECM
È stata aggiornata la disciplina relativa al responsabile scientifico, con particolare riguardo ai requisiti di competenza, indipendenza e trasparenza.
È previsto, tra l'altro, l'obbligo di dichiarazione in merito all'assenza di conflitti di interesse e alle fonti di finanziamento, nonché specifiche incompatibilità con rapporti continuativi con soggetti portatori di interessi commerciali.
🔵 Casi particolari relativi all'obbligo formativo
Sono stati forniti chiarimenti in merito a situazioni specifiche:
- in caso di cancellazione e/o reiscrizione all'Albo, l'obbligo formativo è determinato in funzione della data (entro o oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento), senza azzeramento dei crediti acquisiti o dei debiti formativi residui;
- i professionisti collocati in quiescenza, pur beneficiando dell'esenzione dall'obbligo formativo, possono partecipare ad attività ECM e utilizzare i crediti maturati ai fini del recupero di eventuali debiti pregressi.
🔵 Formazione svolta all'estero
È stata introdotta la possibilità di riconoscere, in specifici contesti territoriali caratterizzati da bilinguismo, eventi formativi svolti all'estero e non organizzati da provider accreditati in Italia, purché conformi agli standard qualitativi previsti.
🔵 Esoneri dall'obbligo formativo
Sono state inoltre individuate ulteriori ipotesi di esonero, tra cui:
- la partecipazione ai corsi per auditor/valutatori degli Organismi Tecnicamente Accreditanti (OTA);
- la frequenza ai percorsi formativi connessi alla piattaforma MIA.
Le presenti disposizioni si inseriscono nel più ampio processo di aggiornamento e razionalizzazione del sistema ECM, con l'obiettivo di valorizzare la qualità della formazione continua e l'aderenza ai bisogni assistenziali.